Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-02-2013) 18-02-2013, n. 7948 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 17.5.2012 il Magistrato di sorveglianza di Siracusa rigettava la richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio avanzata dal detenuto S.R., ai sensi della L. n. 199 del 2010, in relazione alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione che il predetto stava scontando a seguito di provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica di Modica in data 2.3.2012, con fine pena previsto per il 21.10.2013. Il Magistrato di sorveglianza riteneva S.R. non meritevole del beneficio richiesto, in considerazione dei numerosi e gravi precedenti penali, della pendenza di un processo per il delitto di evasione commesso nel (OMISSIS) e per le negative informazioni di Polizia.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente il suddetto detenuto, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e per carenza di motivazione.

Il ricorrente non stava scontando uno dei delitti indicati dall’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario nè era stato dichiarato delinquente abituale e neppure era stato sottoposto ad un regime di sorveglianza particolare.

Pertanto vi erano le condizioni per ammetterlo alla detenzione presso il proprio domicilio, tenuto anche conto del fatto che la sua condotta in carcere era regolare e che nel periodo trascorso agli arresti domiciliari aveva svolto attività lavorativa presso un autolavaggio.

Non corrispondeva al vero, infine, che le informazioni di Polizia nei suoi confronti fossero negative.

Preliminarmente osserva questa Corte che, per il disposto della L. n. 199 del 2010, art. 1, comma 5 il magistrato di sorveglianza decide sulla richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 69-bis.

Pertanto, avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza il mezzo di impugnazione previsto dalla legge non è il ricorso per cassazione, ma il reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Per il disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 5 il presente ricorso per cassazione deve quindi essere qualificato come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Catania.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell’art. 69-bis OP., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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