Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-02-2013) 18-02-2013, n. 7947 Misure alternative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto depositato nell’Ufficio di sorveglianza di Ancona in data 22.3.2012, R.R.B.Z., detenuto nella Casa circondariale di Ancona, ha chiesto di poter scontare il residuo pena in regime di detenzione domiciliare, nominando con la stessa istanza l’avv. Massimo Pistilli, il quale autenticava la firma apposta dall’istante in calce all’istanza. Il giudice dichiarava inammissibile l’istanza, poichè la nomina del suddetto difensore non risultava in atti e non era ravvisarle nell’istanza.

Avverso il decreto d’inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Massimo Pistilli, chiedendone l’annullamento sia perchè la nomina del difensore era stata regolarmente effettuata nell’ufficio matricola della Casa circondariale di (OMISSIS), sia perchè nell’istanza era contenuta esplicitamente la nomina del difensore ricorrente.

Il ricorso è fondato.

Dall’istanza risulta che il detenuto ha espressamente nominato con la stessa istanza l’avv. Massimo Pistilli, i cui dati peraltro sono indicati nel timbro dello stesso avvocato riportato nell’istanza.

Il decreto d’inammissibilità dell’istanza – che peraltro sembra essere stato emesso senza il parere del Pubblico Ministero – deve quindi essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per la decisione sull’istanza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per la decisione sull’istanza.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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