Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7794 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto nell’interesse di G.V. avverso l’ordinanza in data 16-4-2012 della Corte di Appello di Catanzaro reiettiva dell’istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare in carcere in atto nei confronti dell’appellante già condannato in 1^ e 2^ grado in ordine al reato di concorso in coltivazione, produzione, estrazione e, comunque, detenzione di ingente quantitativo di mariujuana ex art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 il Tribunale del riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 9-10-2012, rigettava l’impugnazione, confermando l’ordinanza appellata e ribadendo che, a fronte dell’ormai accertata sussistenza di gravità indiziaria in ordine al reato ascritto all’imputato, la gravità di tale fatto, in uno alle modalità della condotta, disegnavano un’allarmante capacità criminogena dedita al narcotraffico, di guisa da rendere ancora concreto ed attuale il pericolo di recidivanza, nonostante il tempo trascorso dalla data dei fatti e la durata del presofferto. A tali rilievi s’accompagnava quello dell’accertata compatibilità delle condizioni di salute dell’imputato in costanza di regime carcerario (motivo peraltro non dedotto con il proposto appello), di guisa che non era dato rilevare la sopravvenienza di elementi che potessero giustificare le condizioni legittimanti i provvedimenti ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura intramuraria in atto.

Avverso tale ordinanza il G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame – manoscritti di persona – la violazione di legge ed il difetto di motivazione nella valutazione degli elementi legittimanti l’invocata revoca o sostituzione della misura intramuraria in atto, in difetto di esigenze cautelari che non vanno riferite alla durata della pena, stante il procedimento ancora in corso ed in difetto di giudicato al riguardo anche sulla responsabilità, di guisa che una diversa visione della materia comporterebbe una patente illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 13 e 27 della Carta Costituzionale, surrogandosi ad un accertamento definitivo della responsabilità. A tanto, ad avviso del ricorrente, andava aggiunto il vizio di valutazione motivata delle sue condizioni di salute, come peggiorate per la protratta detenzione e per le gravi vicende familiari in pregiudizio di moglie e figli, fermo restando che la personalità del ricorrente, soggetto incensurato, con un comportamento sostanzialmente collaborativo nel corso dei processi subiti, poteva ritenersi garanzia di tutela verso i pericoli di asserite esigenze cautelari.

In via preliminare va rilevato il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente, posto che su quanto è oggetto della presente impugnazione si è già pronunciata la 4^ sez. di questa Corte di legittimità con sentenza in data 18-01-2013 n. 168/013 dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso odierno ricorrente.

Ne consegue l’inammissibilità del presente gravame, ex art. 591 c.p.p., lett. a), per sopravvenuto difetto di interesse, senza aggravio alcuno di spese per la sopravvenienza di detta causa di inammissibilità.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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