Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7792 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PM presso il Tribunale di Caltagirone avverso la ordinanza del GIP presso detto Tribunale in data 3-03-2012 con cui era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di C. L. per il delitto di concorso in detenzione a fine di spaccio di stupefacente, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 23-07-2012, in accoglimento del gravame, annullata l’ordinanza impugnata, disponeva a carico del predetto indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni alla settimana presso il Commissariato di PS di Niscemi, ritenendo raggiunta una "elevata probabilità" di sussistenza della gravità indiziaria e del pericolo di recidivanza.

Avverso tale l’ordinanza l’anzidetto indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore: la violazione di legge e difetto di motivazione in punto di sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, asseritamente legittimanti la misura impugnata, a fronte delle circostanze oggettive e soggettive acquisite allo stato degli atti a conclusione delle indagini preliminari.

Il ricorso è infondato e va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ed invero, come è dato motivatamente evincere dal testo del provvedimento impugnato (cfr. foll. 3-4), le constatazioni di pg sul luogo dei fatti e sul comportamento dell’indagato ricorrente e del coindagato A.G., hanno consentito di ritenere raggiunta una ragionevole sussistenza della gravità indiziaria in punto di consapevole e volontaria compartecipazione all’attività di spaccio del correo, intesa alla consegna o, comunque, al trasporto dello stupefacente nei locali della pizzeria "(OMISSIS)" "militando in tal senso i ripetuti e ravvicinati passaggi presso la pizzeria da lui effettuati da solo poco prima a bordo della propria autovettura, all’evidente funzione di verificare che i locali fossero aperti e che potesse, pertanto, procedersi al trasporto ed alla consegna dello stupefacente" come testualmente deducono i giudici del Tribunale del riesame etneo (cfr. fol. 4).

Del pari è a dirsi quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante un sintetico quanto efficace richiamo alle circostanze oggettive (dato ponderale dello stupefacente) e soggettive (condotta inequivocamente tesa a consapevole ed efficace contributo a quella del complice), giustificanti il concreto pericolo di recidiva, non mancando di ritenere proporzionata ed adeguata a tale esigenze la misura coercitiva di cui all’art. 282 c.p.p., affatto inconciliabile con le esigenze di lavoro, peraltro solo apoditticamente prospettate dal ricorrente e, in ogni caso, di volta in volta asseverabili con tempestiva richiesta di autorizzazione a modifiche temporali e modali del detto obbligo.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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