Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7791

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Verona in data 27-9- 2012 con la quale, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata a P.A. la pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa ordine ai reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di resistenza e lesioni aggravate a pp.uu., con la confisca dello stupefacente e di quant’altro in sequestro segnatamente riferito al denaro, il predetto P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, proposti personalmente, la nullità della sentenza sul punto della confisca del denaro per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 445 c.p.p. e art. 240 c.p. per difetto di nesso tra gran parte del denaro sequestrato e l’attività di spaccio (sussistente solo per gli ottanta Euro sequestrati in occasione della cessione di un grammo di cocaina e non per gli Euro 5.200,00 sequestrati nell’abitazione del ricorrente) non sussistendo alcuna prova che quel denaro fosse provento di pregressa attività di spaccio.

Il PG in sede ha chiesto il rigetto del ricorso.

L’impugnazione in esame va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro carenti di specificità ed in parte in fatto.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Ed invero. contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’impugnata sentenza ha correttamente disposto il sequestro della somma trovata nell’abitazione del predetto, oltre che di quella rinvenuta sulla sua persona, posto che tale denaro doveva ragionevolmente ritenersi provento dell’attività di spaccio di droga in contestazione, tenuto conto del fatto che il P. versava in precarie condizioni economiche e non ha minimamente giustificato, nemmeno in via indirettamente presuntiva, stante la natura del rito prescelto, la legittimità del possesso di tale somma, la cui confisca, pertanto, trova ineccepibile e motivata giustificazione in corretta applicazione dell’art. 240 c.p., a prescindere dalla concessa attenuante del fatto di lieve entità che attiene alla dosimetria della pena principale.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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