Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7789 Applicazione della pena Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 1-7-2008 del Tribunale di Salerno – sez. dist.ta di Eboli con la quale, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata a C.C. la pena nella misura di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di resistenza e lesioni personali aggravate a pp.uu., condizionalmente sospesa, ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 164 c.p., comma 2, n. 1 posto che il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere concesso per i plurimi precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ed invero, come risulta dalla verifica diretta sugli atti, consentita per il tenore della doglianza, a carico dell’imputato non risultano condanne definitive ma solo carichi pendenti (cfr. foll. 13-14 atti Tribunale Eboli) di guisa che non era dato cogliere, allo stato, motivi ostativi alla concessione del richiesto beneficio, a cui, peraltro, era subordinato l’accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p., nel contesto di una valutazione discrezionale della detta concedibilità del beneficio, agli effetti della ricettività dell’accordo, motivatamente accolto dall’impugnata sentenza (cfr.

fol. 1).
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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