Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da XX avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Campobasso in data 19-10-2011 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole dei reati di concorso in resistenza ad agenti della Guardia di Finanza e di detenzione a fini non esclusivamente personali di hashish, condannandolo alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, unificati detti reati in continuazione, con le pene accessorie come per legge, la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 5-7-2012, confermava il giudizio di 1^ grado ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine ai reati ascrittigli in concorso con altro appellante (oggi non ricorrente).
Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, con impugnazione sottoscritta personalmente:
1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale stante, l’insussistenza del reato di cui all’art. 73 D.P.R. cit. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine a tale ritenuta colpevolezza, in difetto di elementi oggettivi di riscontro all’accusa di detenzione dello stupefacente a fine di spaccio;
2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per erronea applicazione della legge penale in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., con applicazione di un trattamento sanzionatorio adeguato alla entità del fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), l’impugnata sentenza si è fatta motivato e corretto carico di rappresentare le comprovate circostanze oggettive e soggettive legittimanti la condanna del ricorrente in merito al reato di detenzione illegale di stupefacente ad uso non esclusivamente personale, secondo i criteri di cui alla novella n. 49 del 2006, come, del resto, monocordemente interpretati da questo giudice di legittimità in punto di prova della destinazione allo spaccio.
Gli elementi supportanti tale comprovata conclusione, trovano puntuale riscontro nella motivata verifica di questi, evincibile in termini di completezza, correttezza e logicità dall1impugnata sentenza (cfr. foll. 5-6-7-8), con puntuale riferimento anche alla specifica posizione dell’odierno ricorrente in considerazione dell’accertato suo comportamento all’atto dell’intervento della pg., inequivocamente traducente la consapevolezza e volontarietà della sua condotta integrante, a livello oggettivo e soggettivo, il reato contestatogli al capo B) dell’imputazione.
Del pari inammissibile il motivo sub 2), posto che la concessione delle attenuanti, in uno alla determinazione della misura del trattamento sanzionatorio, è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede di legittimità, stante la motivata risposta a supporto delle ragioni di denegata concessione delle invocate attenuanti generiche, con corretta determinazione della pena principale ed accessoria ex artt. 133 e 235 c.p. come novellato ex L. n. 125 del 2008 (cfr. fol. 9-10 sentenza impugnata).

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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