Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.A. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Roma in data 25-11-2008 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di evasione dagli arresti domiciliari ex art. 385 c.p. (Condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 1-6-2012, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’esito delle indagini ed accertamenti di pg, e non apparendo meritevole dell’invocata riduzione della pena, infondata essendo la invocata concessione delle attenuanti generiche per la negativa personalità dell’appellante, gravato da numerose condanne.

Avverso tale sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore:

Violazione dell’art. 606, lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p., per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di comprovata sussistenza del reato contestato, in relazione al testo della decisione impugnata, adottante un1 interpretazione illogica delle prove impiegate nella ricostruzione del fatto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, peraltro, non immuni da ripetuti riferimenti in punto di mero fatto. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

Ed invero,l’impugnata sentenza ha correttamente, ancorchè sinteticamente, essenzializzato la comprovata colpevolezza dell’imputato, alla stregua degli accertamenti di pg. univocamente indirizzati al3a verifica della effettiva presenza del F. ne luogo ove avrebbe dovuto trovarsi ih regime di arresti domiciliari, l’accertato esito negativo del controllo di pg., in carenza di qualsivoglia ragionevole giustificazione oggettiva e soggettiva in rapporto a tale dato accusatorio, conforta la motivata conferma del giudizio di condanna di 1^ grado.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *