Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11682 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Brescia, P.F. impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo, con la quale era stata respinta la sua opposizione alla cartella esattoriale recante il recupero dei contributi per l’assicurazione generale obbligatoria, I.V.S. Gestione Commercianti per gli anni dal 2000 in avanti.

Lamentava l’appellante l’erronea interpretazione delle norme attinenti alla iscrizione alla Gestione Commercianti ed alla Gestione separata, nonchè dei fatti oggetto della controversia, ed in particolare relativamente all’attività esclusiva di consigliere di amministrazione di società svolgente attività commerciale da lui svolta, in ragione della quale aveva sin dall’aprile 2000 chiesto la cancellazione dalla Cassa Commercianti e l’iscrizione presso la gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, alla quale aveva regolarmente effettuato i versamenti.

Si costituiva l’I.N.P.S., affermando che la doppia iscrizione era corretta e conforme all’attività svolta in concreto dal ricorrente, così come dallo stesso dichiarata.

La Corte territoriale, con sentenza depositata il 13 marzo 2007, respingeva il gravame.

Propone ricorso per cassazione il P., affidato a cinque motivi.

Resiste l’I.N.P.S. con controricorso. La Bergamo Esattorie s.p.a. è rimasta intimata.
Motivi della decisione

1. Deve dichiararsi l’estinzione del processo, avendo il ricorrente prodotto atto di rinuncia al presente ricorso, notificato ritualmente alle controricorrenti.

Considerato che in materia è recentemente intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, secondo cui: "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale (separata) di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26";

che tale disposizione è stata ritenuta effettivamente interpretativa e dunque retroattiva da questa Corte a sezioni unite (sentt. 8 agosto 2011 nn. 17074 e 17076), e non lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, nonchè conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.
P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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