Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11679 Trasferimento di azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato al Tribunale di Chieti, B.G. esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Società ENI S.p.A. dal 02.09.1981 e di aver operato dal 26.10.1984 nel Distretto Operativo AGIP di Ortona, addetto dal 26.10.84 al 30.11.92 all’attività di selezione e gestione del personale; di aver ricoperto, sino al 31.12.94, il ruolo di coordinatore e Responsabile dei Servizi Generali ed, in seguito, di Responsabile dell’Ufficio Formazione del personale.

Aggiungeva di essere stato avvisato, in data 13.06.2001, di una cessione del ramo d’azienda costituito dai Servizi Generali in favore della Società SIECO e della deliberata soppressione del Servizio di formazione del personale, a cui era addetto, con conseguente sua assegnazione al settore dei Servizi Generali, di prossima esternalizzazione.

Immediatamente il lavoratore invitava l’ENI a provvedere alla reintegra nelle sue pregresse funzioni e contestava la comunicazione relativa all’intervenuto mutamento delle mansioni e trasferimento all’area denominata "Servizi Generali".

Che in data 25.06.01 gli veniva comunicato che: "ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., in relazione all’accordo sindacale del 14.06.01 ed in attuazione della procedura prevista dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, a decorrere dal 30.06.01, il Suo rapporto di lavoro, attualmente intercorrente con la scrivente Società, continuerà, senza soluzione di continuità, con la SIECO S.p.a.. La SIECO S.p.A. applicherà nei suoi confronti il C. C. N. L. Energia del 29.11.1994 rinnovato con accordo del 23.07.1998 e manterrà inalterati i trattamenti economici e normativi, individuali e collettivi, dell’attuale rapporto di lavoro nonchè la sede di lavoro ad Ortona ". Sul presupposto della insussistenza di un trasferimento di ramo di azienda alla data della cessazione del rapporto di lavoro ovvero della inidoneità delle vicende contrattuali intercorse tra il datore di lavoro ed il terzo a configurare la successione legale nel rapporto di lavoro ed, in ogni caso, della estraneità del ricorrente alle attività esternalizzate, il dr. B. adiva il Tribunale di Chieti e, dopo aver infruttuosamente esperito un ricorso ex art. 700 c.p.c., invocava la reintegra nel posto di lavoro ricoperto all’interno della Eni Divisione Agip S.p.a., con sede legale in Roma, presso il Distretto di Ortona, con condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, sul presupposto di un licenziamento illegittimo in suo danno irrogato.

Si costituiva in giudizio la convenuta, contrastando la domanda.

All’esito dell’attività istruttoria espletata, il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda principale ed ordinava alla convenuta ENI la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, sul duplice rilievo che l’atto di cessione del ramo di azienda invocato a sostegno della risoluzione del rapporto dedotto in giudizio era successivo alla cessione del contratto, da considerarsi licenziamento, e che la cessione aveva avuto un oggetto diverso dall’attività cui era addetto il ricorrente, le cui mansioni vennero peraltro in seguito assegnate ad altro personale rimasto alle dipendenze dell’ENI. Il Tribunale di Chieti negava tuttavia qualsiasi risarcimento del danno, compensando le spese di lite in ragione della metà.

Proponeva appello il B. in ordine al capo della sentenza che lo aveva visto soccombente; resisteva l’ENI s.p.a., proponendo appello incidentale.

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 31 luglio 2010, respingeva il gravame principale ed accoglieva quello incidentale, respingendo integralmente l’originaria domanda.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a tre motivi.

Resiste la società E.N.I. con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla anteriorità – circostanza controversa e decisiva per il giudizio – della interruzione del rapporto di lavoro con l’ENI s.p.a. rispetto alla cessione del ramo di azienda. Nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5. Violazione dell’art. 2112 c.c., delle Direttive comunitarie nn. 98/50 e 23/01. Nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta il B. che i giudici di appello avevano omesso di esaminare che l’atto di cessione del rapporto di lavoro, datato 25 giugno 2001, era di tre mesi precedente la cessione del ramo di azienda del 7 settembre 2001.

Il ricorrente invoca al riguardo il documento di cessione (All. m) del fascicolo di parte) da cui risultava che la cessione avvenne il 7 ed il 12 settembre 2001, lamentando pertanto che nella specie vi sarebbe stata, nel giugno 2001, solo la cessione del contratto individuale di lavoro, che necessitava del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c..

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Dal documento (atto notarile di vendita) in questione, pure esaminato dalla Corte d’appello e nel presente ricorso specificamente indicato (cfr. Cass. sez. un. n. 22726 del 2011) e trascritto per quanto interessa, e dunque ammissibile ed esaminabile in questa sede, risulta che: "il giorno 7 ed il giorno 12 di settembre dell’anno 2001…si conviene e si stipula quanto segue: articolo 1. Cessione di ramo d’azienda. L’Eni s.p.a. ai sensi e per gli effetti degli artt. 2555 e seguenti c.c. cede alla Sieco s.p.a., che acquista, ai termini ed alle condizioni contenute nel presente contratto e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il Ramo d’Azienda come definito in premessa. Il trasferimento della proprietà dell’ENI s.p.a. alla Sieco s.p.a., nonchè tutti gli effetti utili ed onerosi del presente contratto decorrono dalla data di stipula del contratto".

Osserva dunque la Corte: A) che è pur vero che la cessione d’azienda può prescindere dall’esistenza di un rapporto contrattuale (ex multis, Cass. n. 14568/99; Cass. n. 493/05; Cass. n. 28381/05; Cass. n. 26215/06).

A tal riguardo, invero, questa Corte ha osservato che ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. postula soltanto che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione.

In sostanza, in base al principio di effettività che governa il rapporto di lavoro subordinato, può ravvisarsi un trasferimento di azienda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2112 c.c. anche a prescindere da un contratto di cessione, totale o parziale, dell’impresa.

B) la stessa forma scritta dell’atto di cessione, a seguito della legge 12 agosto 1993, n. 310, è richiesta ad probationem e non più ad substantiam (Cass. 16 aprile 2008 n. 10062).

C) Dai principi di cui sopra discende che spetta comunque al datore di lavoro provare che vi sia stata effettivamente una cessione d’azienda al momento della cessione del contratto di lavoro, costituendo ciò il presupposto per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c..

D) In ogni caso, laddove un contratto di cessione sussista, e laddove esso specifichi con chiarezza il ramo d’azienda ceduto ed il momento in cui la cessione avviene, con i conseguenti effetti giuridici, non può ritenersi operante l’art. 2112 c.c. da un momento, nella specie apprezzabilmente, anteriore.

In sostanza laddove vi sia la prova che la cessione è avvenuta solo in un momento apprezzabilmente successivo, la pregressa cessione del contratto di lavoro alla futura cessionaria è governata dall’art. 1406 c.c. e non già dall’art. 2112 c.c..

Ciò basta per cassare la sentenza impugnata, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese, ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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