Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7787 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 06/11/2012 il Tribunale di Brescia ha respinto il riesame proposto avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di F.B. e W. D. dal Gip di quell’ufficio in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Gli indizi sono stati tratti dalla circostanza che entrambi, ospiti di un connazionale ricercato dalle forze dell’ordine, erano fuggiti insieme a lui quando gli agenti avevano raggiunto il domicilio dove i tre soggiornavano. Il controllo che ne era seguito aveva condotto ad accertare che l’evaso, che era riuscito a dileguarsi, trasportava con sè 1,5 kg di eroina, custoditi nello zaino che indossava, ed all’arresto degli odierni ricorrenti, ritenuti complici nella detenzione.

2. Hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, contestando violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, in quanto la situazione descritta non risulta integrare a loro carico la gravità indiziaria richiesta per l’applicazione della misura, poichè la droga era posseduta dalla persona che li ospitava. La loro condizione di clandestini, unitamente alle ripetute sollecitazioni alla fuga provenienti dal fuggitivo al sopraggiungere delle forze dell’ordine, li avevano indotti a seguire il connazionale, per sottrarsi ai controlli, potendo essi desumere, in quel concitato contesto, che vi fosse la concreta possibilità che qualcosa di pericoloso fosse celato a loro insaputa nell’abitazione.

Si ritiene inoltre illogica la motivazione, nella parte in cui conclude che costituisca dato neutro la circostanza che il denaro contante ed i beni strumentali allo svolgimento dell’illecito erano stati rinvenuti nella parte dell’abitazione cui pacificamente aveva esclusivo accesso il coimputato sottrattosi all’arresto, mentre nella taverna ove risultava che erano stati ospitati i ricorrenti non era stato reperito alcun oggetto che potesse fornire elementi di ulteriore collegamento con la sostanza stupefacente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La ricostruzione degli eventi offerta nel provvedimento da conto della mancanza di un collegamento diretto tra i ricorrenti e la sostanza stupefacente, o con gli oggetti immediatamente ricollegabili all’illecito traffico, poichè risulta che la prima era materialmente detenuta dalla persona che si è sottratta al controllo, titolare dell’alloggio dove vivevano i tre, mentre il denaro e gli oggetti finalizzati alla formazione delle dosi sono stati rinvenuti nella zona dell’alloggio che, secondo le ricostruzioni offerte, risultava occupata esclusivamente dal fuggitivo e dalla sua convivente, poichè nello stesso provvedimento impugnato non si nega che i due ricorrenti fossero ospitati nella taverna dell’abitazione.

3. Il Tribunale ha individuato gli indizi idonei a sostenere la legittimità del provvedimento restrittivo su basi logico- ricostruttive che non offrono univocità interpretativa, non essendo fondate su massime di esperienza individuate con corretti canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento.

In particolare, lo stato di cittadino straniero non in regola con le norme di ingresso in Italia, non permette di escludere che la possibile sottoposizione a controlli ingeneri una situazione di timore tale spingere ad evitare il contatto con le forze dell’ordine, a ciò a prescindere dalla già avvenuta formulazione dell’ordine di espulsione, che l’interessato può ragionevolmente presumere di poter ricevere proprio a causa dell’intervento dell’autorità; tale conseguenza può risultare quindi indesiderabile, a prescindere da qualsiasi coinvolgimento nell’illecito del terzo.

Ulteriore elemento di accusa a carico degli interessati è stato tratto dalla constatata necessità per un latitante di circondarsi di persone fidate, con le quali condividere il compimento dell’azione illecita. Tale deduzione, di natura puramente logica, è anch’essa priva del carattere della univocità, considerato, a tacer d’altro, che l’uomo viveva con una donna alla quale poter in alternativa delegare lo svolgimento dell’attività per lui più pericolosa, così non essendo necessariamente obbligato a richiedere la collaborazione dei suoi ospiti.

Non può escludersi pertanto che la comune provenienza geografica abbia determinato il fuggitivo a garantire ospitalità ai suoi connazionali, senza per l’effetto necessariamente coinvolgerli nella sua illecita attività, che in ogni caso non poteva trovare impedimento dalla presenza nell’alloggio di persone estranee all’azione, in quanto per la loro condizione erano in grado di garantire all’ospitante anche una forma di connivenza fondata sulla sicura omertà.

Del resto, il mancato riscontro di una presenza diffusa in tutti i locali dell’abitazione di oggetti riconducibili al trattamento della sostanza stupefacente, e segnatamente la mancanza di essi nelle stanze occupate dai ricorrenti, depotenzia ulteriormente la valenza già non univoca delle massime di esperienza poste a fondamento della decisione, imponendo di escludere la gravità indiziaria.

4. Il provvedimento impugnato elenca in maniera completa tutti gli elementi di fatto desumibili dall’azione, sottoponendoli a lettura per quanto esposto, non risulta idonea a fornire una ricostruzione che possa fondare il giudizio di elevata probabilità di responsabilità che deve sorreggere le misure cautelari;

conseguentemente, l’impossibilità in essi di ravvisare la gravità indiziaria impone di disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio, oltre che della misura cautelare disposta con l’ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia del 20/10/2012.

Ciò comporta l’immediata scarcerazione dei ricorrenti, se non detenuti per altra causa.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonchè quella del 20/10/2012 del Gip del Tribunale di Brescia e ordina l’immediata scarcerazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa.

Manca alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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