Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7776 Disegno criminoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/03/2012 la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di C.G. in relazione al reato di evasione.

2. Ha proposto ricorso la difesa di C. che con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione al mancato accertamento della non imputabilità dell’interessato. Si rileva in proposito che, contraddittoriamente, la Corte di merito ha escluso la rinnovazione del dibattimento sollecitata per acquisire la perizia psichiatrica disposta in diverso giudizio, e comunque acquisita con l’accordo delle parti, salvo poi superarla nel merito, con considerazioni contrastanti con le risultanze.

In particolare, al là del rilievo procedurale, si osserva che la perizia, che ha accertato la presenza di un disturbo psichiatrico border line nell’interessato in occasione di un giudizio instaurato a seguito di identica violazione verificatasi un mese dopo i fatti oggetto del presente procedimento. La Corte ha svolto una valutazione di irrilevanza della risultanza per l’impossibilità di rapportare accertamento all’epoca dei fatti, oltre che di inidoneità dell’accertamento a definire la condizione di ridotta imputabilità poichè in essa si dava atto di periodi di ampio benessere dell’interessato, che non consentivano di ricondurre a situazioni patologiche la decisione di allontanamento dall’abitazione oggetto di questo procedimento, con valutazione di cui si contesta la ritualità.

2. Con il secondo motivo si contesta la mancata valutazione dell’incidenza della dedotta incapacità sul dolo del reato.

3. Con il terzo motivo si rileva erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e l’omessa motivazione al riguardo.

4. Con ulteriore motivo si contesta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato della stessa specie, consumato per effetto della correlazione esistente in conseguenza dello stato di tossicodipendenza, in contrasto con quanto previsto dall’art. 671 cod. proc. pen..

5. Con memoria depositata il 15/01/2013 la difesa propone un nuovo motivo, riguardante la mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), in riferimento alla mancata acquisizione da parte della Corte d’appello, della perizia psichiatrica disposta in diverso giudizio a carico dell’interessato, nell’ambito del quale è stata medio tempore riconosciuta la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen., riproponendo le osservazioni svolte in ricorso.

In ogni caso si ravvisa violazione dell’art. 530 cpv cod. proc. pen., per non avere le parte, in assenza di certezza sull’imputabilità, affermato la responsabilità dell’interessato.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Come specificato in ricorso, nel procedimento d’appello, pur escludendosi la rinnovazione del dibattimento per acquisire la perizia prodotta dalla parte, l’elaborato ha trovato ingresso nell’accordo sostanziale delle parti, ed ha costituito oggetto di valutazione da parte del giudice di merito; la circostanza, se pure evidenzia una mancata coerenza di svolgimento del giudizio di appello sul punto, non integra un motivo di nullità della pronuncia, in quanto ha portato la Corte ad esaminare l’elaborato, e ad escluderne la rilevanza nel merito, in ragione del tempo del suo svolgimento.

Il controllo eseguito in questa sede sulla coerenza di tale motivazione, oggetto di contestazione, ha consentito di accertare la correttezza dell’assunto della Corte che ha posto in evidenza il mancato collegamento concreto tra quanto avvenuto nella specie, ove in relazione allo sviluppo e individuazione del percorso decisionale dell’agente nulla risulta dedotto, e l’incapacità rilevata nel diverso procedimento, che risulta nella perizia riferita genericamente ad un ampio arco di tempo, senza alcun collegamento di immediata vicinanza rispetto all’epoca dei fatti oggetto del giudizio, pur dando contestualmente conto della natura oscillante della patologia border line rilevata.

3. Sulla base di tali considerazioni deve escludersi la rilevanza della richiamata contraddittorietà della sentenza, e l’illogicità del motivazione, che invece risulta pienamente coerente con le risultanze, poichè il giudice di merito ha evidenziato la mancanza di un indicatore concreto della ridotta capacità di intendere e volere all’atto della consumazione del reato oggetto del giudizio, e la possibilità di evidenziarne un sintomo nel comportamento tenuto, poichè manca qualsivoglia allegazione sulle motivazioni che avevano spinto l’agente a disattendere le prescrizioni inerenti la sua condizione di arrestato domiciliare e che permettessero di inquadrare tale comportamento nelle manifestazioni del disturbo riscontrato.

E’ evidente che la difforme valutazione di fatto operata da diverso giudice in procedimento parallelo, sulla base delle considerazioni appena richiamate non era idonea a vincolare il giudice di merito, ponendogli esclusivamente l’obbligo di un’adeguata motivazione delle diverse determinazioni, che per quanto esposto risulta coerentemente resa.

4. e 5. Analogamente infondati e generici sono i motivi di impugnazione riguardanti l’accertamento dell’elemento psicologico del reato, in assenza di riscontro dell’astratta possibilità di ridotta capacità volitiva dell’interessato pertinente al caso di specie, e sulla determinazione della pena, in quanto sul punto la Corte risulta aver posto in evidenza tutti gli elementi di fatto che giustificavano l’esercizio del suo potere discrezionale nei termini concretamente attuati.

6. Sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione la Corte ha fondato la decisione di rigetto sulla valorizzazione di specifici elementi di fatto. E’ del tutto pacifico infatti (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 20144 del 27/04/2011, dep. 20/05/2011, imp. Casa, Rv. 250297) che la nuova lettera dell’art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui legittima il riconoscimento dell’unicità ideativa nel caso di consumazione di più reati per effetto dello stato di tossicodipendenza, non collega il suo accertamento solo a tale condizione, ma richiede per l’appunto la verifica concreta dell’esistenza di una relazione tra i reati e tale situazione personale, elemento di fatto su cui neppure nell’odierna allegazione la difesa ha fornito indicazioni concrete.

La motivazione al riguardo risulta analitica, poichè richiama il vuoto di indicazioni sulle modalità nelle quali la decisione di evadere si è sviluppata, mentre la difesa nel ricorso si limita a far riferimento allo stato di tossicodipendenza ritenendo di desumerne automaticamente il diritto la riconoscimento del trattamento sanzionatorio più favorevole, in senso del tutto escluso dalla lettera della disposizione, oltre che della sua univoca interpretazione.

7. Sul motivo nuovo proposto risulta evidente l’autonomia del nuovo motivo di ricorso di cui all’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che deve riguardare mancata assunzione di prova contraria richiesta dalla parte in dibattimento, rispetto alla deduzione di violazione di legge per omesso accertamento del requisito della non imputabilità formulato in ricorso, fondato quest’ultimo sul presupposto del sopraggiungere in appello di una richiesta istruttoria in argomento.

Tali circostanza evidenzia l’inammissibilità del motivo nuovo proposto, poichè non integra una nuova ragione giustificatrice dei medesimi punti contestati nell’atto originario.

Da ultimo si rileva che le argomentazioni sulle circostanze di fatto svolte nella memoria rientrano nelle richieste già formulate, sulla cui infondatezza non può che richiamarsi quanto già espresso.

8. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *