Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11753

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’Avv. R.S. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 30 ottobre 2010, emessa dal presidente delegato del Tribunale di Brescia, di rigetto del ricorso in opposizione da lui promosso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto con il quale il giudice del medesimo Tribunale – in relazione all’opera professionale prestata, quale difensore d’ufficio di T.O., nell’ambito di un giudizio penale – non gli aveva liquidato spese, diritti ed onorari pretesi per l’esperimento delle procedure sostenute per tentare di escutere la parte debitrice.

Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e dell’Agenzia delle entrate, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

3. – Con la sentenza 29 maggio 2012, n. 8516, le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi (civili e) penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia e non nell’Agenzia delle entrate, è parte necessaria.

A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte dopo avere rilevato:

– che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicchè parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; che è sul bilancio del Ministero della giustizia (attualmente sul relativo capitolo 1360) che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati;

che – esclusa l’applicazione analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 al procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi e degli onorari di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (e riscontrato, peraltro, che, significativamente, il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 168 omettono di annoverare l’ufficio finanziario tra i destinatari della comunicazione dei decreti di pagamento dei compensi e degli onorari) – va considerato che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62, nel circoscrivere l’ambito di azione dell’Agenzia delle entrate allo svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione ed al contenziosi dei tributi diretti e dell’IVA nonchè di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni, non consentono di riconoscere all’Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.

4. – In applicazione del suesposto principio, va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in quanto emessa in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria.

La causa va, pertanto, rinviata al presidente del Tribunale di Brescia, che disporrà la notificazione dell’atto alla sopra indicata parte necessaria.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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