Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-01-2013) 18-02-2013, n. 7929 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 26/6/12 il Tribunale di Catanzaro in sede di gravame ex art. 310 c.p.p. rigettava l’appello proposto da P.G. avverso l’ordinanza 9/2/12 del Tribunale di Cosenza che negava all’imputato la sostituzione della misura cautelare in atto della detenzione in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute. Il Tribunale adito osservava come dalla disposta perizia (non smentita dalla relazione sanitaria dell’istituto del (OMISSIS), che faceva riferimento ad una non meglio chiarita patologia reumatoide) risultasse che il P. era affetto da "sospetta arterite di Horton", patologia curabile con farmaci corticosteroidi assumibili anche all’interno della struttura penitenziaria, da parte sua dotata di sufficienti strumenti sanitari per monitorare la malattia e dosare la cura.

Ricorreva per cassazione il detenuto, lamentando che il Tribunale non avesse tenuto conto della nuova documentazione medica (seguita a visita ospedaliera del (OMISSIS)) secondo la quale la malattia in questione (contratta in carcere dopo l’assunzione di un vaccino antinfluenzale il (OMISSIS)) non andava più curata con corticosteroidi, bensì con diverso farmaco non ancora reso disponibile dall’area sanitaria della casa circondariale di (OMISSIS) ove era ristretto (per il qual motivo aveva sporto querela alla locale Procura). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso, in fatto e manifestamente infondato, è inammissibile.

Esso tende a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle puntualmente e motivatamente espresse dal giudice di merito, che correttamente ha preso a fondamento della propria decisione la perizia medico-legale disposta in prime cure dal Tribunale, confortata dalla relazione del 16/6/12 del sanitario della struttura penitenziaria ove il P. è astretto. Vanamente pertanto il ricorrente basa le sue doglianze su un parere medico nel frattempo intervenuto ((OMISSIS)) secondo cui la cura in atto non sarebbe adeguata, mentre quella indicata non è ancora resa disponibile dall’area sanitaria dell’istituto di pena. Il primo assunto si basa su un giudizio tecnico di adeguatezza terapica contraddetto da precedenti e successivi giudizi non meno autorevoli, il secondo è estraneo al tema in esame (il nuovo farmaco, se ritenuto idoneo, ben potendo essere assunto anche in ambiente carcerario).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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