Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-01-2013) 18-02-2013, n. 7927 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 8/5/12 emessa a seguito di trattazione camerale (udienza 3/5/12) il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, adito (il 22/3/12) come giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di T.L. in relazione ad una condanna per ricettazione pronunciata il 4/7/11: la domanda era nel senso che il giudice dell’esecuzione, individuata la consumazione del reato in data precedente al maggio 2006, applicasse l’indulto nella misura di anni 1 e mesi 5 e, senza revocare il beneficio concesso il 12/2/08, disponesse la sospensione condizionale della pena da espiare.

Il giudice osservava come non vi fosse prova che il reato (che risultava "avvenuto" in (OMISSIS) il 15/5/06) fosse stato commesso prima del 2/5/06; come l’indulto fosse già stato revocato con ordinanza 21/3/12 di quello stesso giudice; come la sospensione condizionale della pena non potesse essere concessa a fronte della contestata ed applicata recidiva (reiterata, specifica ed infraquinquennale) ed il diniego delle attenuanti generiche.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo violazione di legge, per essere stato disatteso dal giudice dell’esecuzione il potere-dovere di individuare e stabilire la data del commesso reato, con conseguente applicazione dell’indulto, ricorrendone le condizioni: nella sentenza di cognizione non vi era alcuna specifica indagine circa il momento di ricezione della cosa di provenienza delittuosa (un carro cassonato a tre ruote marca Piaggio), accertata ad un controllo dei CC su strada il 15/5/05, ma il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto trarre dalla testimonianza di un verbalizzante (il car. R.N.) l’unico dato temporale certo e cioè che la targa del mezzo in questione (dal numero di telaio abraso) era stata denunciata smarrita nel gennaio 2006. Da ciò l’applicabilità dell’indulto anche al detto reato e il venir meno della causa di revoca della precedente applicazione del beneficio. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata (allegati gli atti e i provvedimenti di interesse).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva che il ricorso, benchè il provvedimento impugnato fosse stato emesso in contraddittorio, fosse comunque qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4 e gli atti trasmessi al giudice di merito.
Motivi della decisione

Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere de plano ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, espressamente richiamato in tema di applicazione dell’amnistia e dell’indulto dall’art. 672 c.p.p., comma 1. Il provvedimento, benchè emesso in contraddittorio, andava pertanto opposto dalla parte interessata, provocando un’altra decisione di merito: la procedura delineata dall’art. 672 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4 – intesa comunque a garantire una doppia valutazione di merito – non è derogabile. In ossequio, peraltro, al principio di conservazione delle impugnazioni espresso dall’art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso va qui qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al competente giudice per il corso ulteriore.
P.Q.M.

qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

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