Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11742 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nell’ottobre 1996 la s.r.l. P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la s.p.a. E. per sentirla dichiarare obbligata a corrispondere, in suo favore, l’adeguamento del corrispettivo previsto per la progettazione commissionata con il contratto intercorso tra le parti e, segnatamente, in adempimento della clausola negoziale di cui al punto 4, secondo cpv., della lettera d’ordine del 14 maggio 1991, in ragione del maggior numero di utenze elettriche ivi indicate ed effettivamente progettate, con la conseguente condanna della stessa convenuta, per detto titolo, al pagamento della somma complessiva di L. 262.879.484, oltre iva, ovvero alla corresponsione dell’importo ritenuto di giustizia, con interessi legali dall’epoca di ultimazione dei lavori o dall’intervenuta messa in mora, con vittoria delle spese giudiziali.
Nella costituzione della convenuta e con l’intervento della s.r.l.
Elgen Progetti, l’adito Tribunale, all’esito dell’esperita istruzione probatoria, rigettava la domanda della società attrice nonchè quella (riunita) della E. s.p.a. nei confronti della s.r.l. P., oltre a quella formulata dalla suddetta società interventrice.
Interposto gravame avverso la citata sentenza da parte della s.r.l.
P., nella costituzione della sola E. s.p.a., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1686 del 2005, in accoglimento (per quanto di ragione) dell’appello principale, condannava l’appellata s.p.a. E. al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di L. 194.600.000, oltre agli interessi al tasso legale dal 24 luglio 1994 e alle spese del doppio grado.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale, nel riesaminare l’interpretazione del contenuto contrattuale, essendo risultato incontroverso che le utenze risultate all’esito della progettazione erano 1039 (eccedenti, perciò, la franchigia percentuale prevista), andava riconosciuto all’appellante il diritto all’integrazione del compenso in ragione del costo unitario di L. 579.000 per ciascuna delle 639 utenze inizialmente programmate, così pervenendosi al computo della differenza di L. 194.600.000, al netto della concordata franchigia del 10%.
Avverso la citata sentenza di secondo grado (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. E., articolato in quattro motivi, in ordine al quale si è costituita in questa fase, con controricorso, la sola intimata P. s.r.l., mentre l’altra intimata Elgen Porgerti s.r.l. non ha svolto alcuna attività difensiva. Il difensore della società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Occorre farsi carico, in primo luogo, dell’eccezione – proposta dalla controricorrente – di inammissibilità del ricorso perchè ritenuto tardivo. Secondo la prospettazione della P. s.r.l., poichè il ricorso era stato notificato una prima volta presso un indirizzo inesistente della stessa società (non avendo con essa alcun riferimento) e solo in un successivo momento, ma quando l’atto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la rinotifica il 31 maggio 2006 (ovvero un giorno dopo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c, ivi computato il periodo per la sospensione feriale, avuto riguardo alla pubblicazione della sentenza impugnata intervenuta il 14 aprile 2005), era stato correttamente destinato presso il recapito indicato nel domicilio eletto, il ricorso si sarebbe dovuto considerare inammissibile pertardività della sua notificazione.
Osserva, innanzitutto, il collegio che non può avere alcuna efficacia esimente per la ricorrente l’aver fatto affidamento sulla inesatta indicazione del domicilio eletto dalla P. s.r.l. così come risultante dall’intestazione della sentenza impugnata, dal momento che la parte impugnante deve avere, a tal fine, esclusivo riguardo all’elezione di domicilio operata dalla parte destinatala dell’atto di impugnazione alla stregua del fondamentale ed inequivocabile disposto dell’art. 330 c.p.c..
Ciò posto, se è pur vero (cfr. Cass., S.U., n. 7607 del 2001; Cass. n. 2320 del 2001, ord., e Cass. n. 19986 del 2001) che la data di consegna all’ufficiale giudiziario di un atto destinato (su indicazione della parte notificante) ad un indirizzo inesistente non può assumere rilievo dovendosi considerare l’atto stesso "ab origine" viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario (poichè tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante), deve, tuttavia, rilevarsi che, nella fattispecie, poichè la sentenza della Corte di appello di Roma impugnata era stata resa in relazione a cause tra loro dipendenti, la predetta notificazione ad un indirizzo inesistente nei confronti della P. s.r.l. (nei cui riguardi era stata, poi, rinnovata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario un giorno dopo la scadenza del termine lungo ex art. 327 c.p.c.) non era idonea a produrre la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso. Infatti, il ricorso stesso risulta tempestivamente notificato all’altra società Elgen Progetti s.r.l.
e, pertanto, in caso di accertata invalidità della notificazione alla P.. S.r.l., sarebbe stato necessario disporre la rituale integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, formalità alla quale non si è provveduto poichè la stessa P. s.r.l. si è legittimamente costituita in questa sede, in tal senso garantendo, appunto, il rispetto dell’ineludibile esigenza dell’integrità de contraddittorio (cfr. Cass. n. 123 del 1986 e Cass., S.U., n. 14124 del 2010).
2. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., con riferimento all’illegittima valutazione di superfluità, operata dalla Corte capitolina, dell’indagine circa la determinazione dell’originario oggetto del contratto tra le parti in causa.
3. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dello stesso art. 1367 c.c., avendo la Corte territoriale proceduto all’interpretazione del contratto intercorso tra le parti in contrasto con i criteri generali di ermeneutica stabiliti dal codice civile.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha censurato la sentenza impugna per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., avuto riguardo alla operata rilevazione che la clausola contrattuale indicante il corrispettivo, previsto dalle parti, avesse un carattere "meramente previsionale" e, perciò, dovesse considerarsi priva di efficacia.
5. Con il quarto motivo la ricorrente ha prospettato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riferimento ai criteri valutativi adottati dalla Corte distrettuale in ordine alla determinazione del credito effettivo dovuto in favore della P. s.r.l..
6. I quattro motivi proposti dalla ricorrente – che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
Al di là dell’aspetto che le clausole contrattuali ritenute illegittimamente interpretate non risultano compiutamente trascritte nel ricorso, osserva il collegio che la motivazione della sentenza impugnata risulta sufficientemente sviluppata e logicamente rispondente al rispetto dei canoni ermeneutici applicabili nella fattispecie, che non sono stati, perciò, violati.
Innanzitutto, occorre rilevare che la Corte di appello di Roma ha spiegato adeguatamente la valutazione circa la ritenuta ininfluenza della questione relativa alla ricomprensione originaria o meno della progettazione dei fine corsa, avendo evidenziato che, pur volendo ritenere detta progettazione inclusa nella conferma d’ordine del 14 maggio 1991 e non recepita successivamente con la nota del 20 giugno, una tale interpretazione della volontà contrattuale risultava, in ogni caso, del tutto compatibile con le clausole appositamente stabilite per la determinazione del corrispettivo e del suo adeguamento, e ciò anche valorizzando il principio di conservazione del contratto previsto dall’art. 1367 c.c.. In tal senso, dunque, la Corte territoriale, con un percorso logico argomentativo essenziale ma esaustivo, ha rilevato la piena compatibilità tra l’interpretazione anche riduttiva sostenuta dalla E. s.p.a. (e recepita dal giudice di primo grado) ed il previsto adeguamento del corrispettivo per il caso di variazione del numero di utenze progettate. A tal proposito, la Corte capitolina, valorizzando il contenuto delle pattuizioni esplicitate dalla stessa E. nella suddetta conferma d’ordine del 14 maggio e correlandole, nella loro non univoca interpretabilità, con il canone ermeneutico fissato nell’art. 1367 c.c., ha considerato che la circostanza della prevista variazione in aumento (oltre il 10 %) del numero delle utenze doveva determinare l’aumento proporzionale del corrispettivo, senza che, al riguardo, avesse rilevanza il fatto che l’aumento delle progettazione potesse derivare dalla successiva applicazione di procedure Enel (pur richiamate nell’ordine).
In tal senso, dunque, la Corte territoriale ha effettivamente indagato e valutato il significato delle clausole contrattuali, pervenendo ad una motivata valorizzazione della volontà contrattuale, rendendola coerente, nel dubbio, con il principio di conservazione contemplato dall’art. 1367 c.c.. Ed attraverso l’adozione di questo percorso argomentativo, che non risulta – perciò – censurabile in questa sede siccome svolto in modo logico ed adeguato, ha consequenzialmente rilevato che la clausola risultante al punto 4) della lettera d’ordine del 14 maggio 1991 in ordine alla determinazione delle modalità e dei criteri di quantificazione del corrispettivo concordato comprendeva la previsione negoziale di una possibile variazione del numero delle utenze con l’impegno già assunto correlato al corrispondente adeguamento del corrispettivo, con franchigia del 10% rispetto a tale numero. In tal senso, dunque, l’interpretazione operata dal giudice di secondo grado risulta coerente con la menzionata previsione contrattuale, senza comportare la caducazione dell’efficacia della pattuizione del corrispettivo originario considerato dalle parti come suscettibile di variazioni.
Pertanto, sulla scorta di tale presupposto, la Corte capitolina ha coerentemente provveduto, in corrispondenza a quanto già previsto dalle parti, all’adeguamento del compenso sulla base del numero delle utenze e con riferimento al costo unitario determinato risultante in ragione del rapporto delle utenze originariamente programmate e previste ed il corrispettivo di base alle stesse rapportato.
6. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, il ricorso essere rigettato con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Non avendo svolto attività difensiva l’altra intimata Elgen Progetti s.r.l. non bisogna, invece, adottare alcuna statuizione in punto spese in ordine al rapporto processuale instauratosi tra la stessa e la ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente P. s.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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