Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-07-2012, n. 11740 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La snc S. Immobiliare di M. F. & C. citò innanzi al Tribunale di Trento D.M.M. – nonchè il Conservatore del Libro fondiario di Pergine Valsugana – esponendo:
che il proprio socio ed amministratore B.E. in data (OMISSIS) aveva compromesso in acquisto una villa della convenuta sita in località (OMISSIS) di (divezzano per l’importo di L. un miliardo ed 800 milioni; che detto preliminare prevedeva il versamento di una caparra di L. 150 milioni; che con successivo preliminare del 24 aprile 2002 tra la D.M. ed il B. in proprio era stato stipulato altro preliminare per l’acquisto del medesimo bene ed allo stesso prezzo, prevedendosi la corresponsione della ricordata caparra o, a scelta del promissario acquirente, trasferendo la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS) – intestato alla società – cui era attribuito il medesimo valore della caparra; che con un secondo preliminare, sostitutivo del primo, in data 8 maggio 2002, restando immutato il prezzo, si era prevista, sempre a titolo di caparra e di principio di pagamento, il solo trasferimento dell’immobile della società S.; che nello stesso giorno la D.M. ed il B., agente nella qualità di rappresentante della S., avevano stipulato preliminare di vendita della casa in (OMISSIS), dando atto, con quietanza in pari data, che il prezzo di Euro 77.469,00 era stato interamente versato; che però il B. non aveva rispettato i pagamenti.
Su tali premesso la società, assumendo la risoluzione del preliminare avente ad oggetto il proprio immobile, chiese che questo le venisse restituito ed avanzò altresì domanda affinchè la promittente venditrice fosse condannata al risarcimento dei danni – che quantificò in Euro 77.500,00. In subordine avanzò richiesta a che la convenuta fosse condannata a pagare il residuo prezzo per l’immobile sito in (OMISSIS).
La convenuta resistette alle domande, disconoscendo innanzi tutto la propria sottoscrizione in calce all’originario preliminare del 4 marzo 2002; il Conservatore non si costituì.
Con successivo atto di citazione la medesima D.M. convenne in giudizio la società S., chiedendo che, per l’immobile di (OMISSIS), venisse emessa sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo non stipulato.
Riunite le due cause, l’adito Tribunale, con sentenza n. 310/2005 ritenne la società priva di legittimazione attiva in merito a tutte le domande aventi ad oggetto il preliminare di vendita della villa di (divezzano nonchè l’inammissibilità delle domande della D. M. attinenti al medesimo immobile; respinse la domanda, dalla medesima avanzata, di emissione di sentenza à sensi dell’art. 2932 cod. civ..
La Corte di Appello di Trento, con sentenza n. 2/2006, respinse sia il gravame principale della D.M. sia quello incidentale della Immobiliare S..
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la D. M. sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso la sne S. Immobiliare in liquidazione; il Conservatore non ha svolto difese. In data 8 maggio 2012 sono stati depositati atto di rinunzia al ricorso con contestuale accettazione da parte della contro ricorrente: entrambi gli atti sono stati sottoscritti da procuratori a ciò abilitati. Soccorrono pertanto i presupposti per l’emissione del provvedimento di estinzione; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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