T.A.R. Calabria Reggio Calabria Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 38

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre la dott.ssa A. per ottenere la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici della propria posizione lavorativa presso l’Università intimata.
Espone di avere ottenuto la nomina in ruolo nel posto di collaboratore di biblioteca, a seguito della Sentenza nr. 508/98 di questo Tribunale, che ha annullato la graduatoria del concorso che era stato indetto allo scopo della copertura del posto, nella parte in cui era stata riconosciuta al controinteressato in quel giudizio, sig. P., una posizione utile in applicazione di una riserva ex l. 482/68.
Espone ancora che, a seguito della conferma in appello della sentenza di questo Tribunale (Consiglio di Stato, 1099/99), l’Università degli Studi di Reggio Calabria, con decreto nr. 63 del 22.09.1999, disponeva la rettifica della graduatoria, rimettendo quindi gli atti all’Università di Catanzaro, che era subentrata in tutti i rapporti in cui era precedentemente parte l’Università degli Studi di Reggio Calabria per la sede staccata di Catanzaro.
L’università di Catanzaro in data 8.11.1999 risolveva il rapporto di lavoro con il sig. P. (che era stato a sua volta assunto il 15.1.1998) e, di conseguenza, procedeva alla stipula del contratto a tempo indeterminato con la dott.ssa A. dando decorrenza ex nunc agli effetti giuridici ed economici.
L’odierna ricorrente ha dunque proposto il ricorso odierno per ottenere la retrodatazione degli effetti del contratto, fino alla data del 15.01.1998 (data della originaria assunzione del controinteressato).
Identica domanda è stata proposta al giudice del lavoro.
Quest’ultimo l’ha accolta con sentenza nr. 734/2006, depositata il 19.10.2007 passata in giudicato, limitatamente al periodo compreso tra il 30 giugno 1998 e la data di sottoscrizione del contratto.
Si è costituita l’Università intimata che resiste al ricorso, con articolate eccezioni in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Infatti, l’oggetto del contendere è costituito dalla pretesa alla retrodatazione degli effetti del contratto di assunzione che tra le parti è stato sottoscritto dopo la scadenza del 30 giugno 1998: appare evidente, dunque, che la fattispecie dedotta è interamente maturata nel vigore del nuovo riparto di giurisdizione valevole ex art. 45, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001,), a nulla valendo che il dies a quo del computo della retrodatazione cada anteriormente allo spartiacque temprale appena indicato.
Va infatti meglio precisato che il principio generale che disciplina il riparto della giurisdizione in materia di pubblici impieghi è quello secondo il quale "sono attribuite alla giurisdizione del g.o. tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione" (Consiglio Stato, sez. V, 29 aprile 2010, n. 2454): in questo senso, nella odierna fattispecie, il titolo della pretesa è interamente rappresentato dal contratto, della cui efficacia (ex nunc o ex tunc) si discute. Ne consegue che il periodo temporale della retrodatazione (compreso quello anteriore al 30 giugno 1998) costituisce solamente l’ambito degli effetti che si assumono illegittimamente mancanti, non una fattispecie comportamentale lesiva della PA che si possa considerare come compiuta, ossia avente propria rilevanza di lesività, e quindi frazionabile tra le due giurisdizioni a seconda dell’antecedenza o meno alla data del 30 giugno 1998.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Attesa la particolarità della fattispecie le spese di lite sono da compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata nei confronti del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Dlgs 104/2010 (c.p.a.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Giuseppe Caruso, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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