Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 11-07-2012, n. 11726 Regolamento di competenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che la Corte d’appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere invece competente la Corte d’appello di Perugia, sulla domanda proposta dal sig. L.S. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, del danno derivante dalla irragionevole durata di un processo amministrativo conclusosi con decisione del Consiglio di Stato, sul rilievo che, pur essendo stato celebrato il processo in primo grado davanti al TAR della Toscana, l’attore si doleva della sola durata eccessiva del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato;

che il sig. L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, ritenendo che la Corte di Genova sia invece competente;

che il P.M., ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento dell’istanza di regolamento;

che le conclusioni del P.M. sono state ritualmente notificate all’avvocato del ricorrente, il quale non ha presentato memoria.
Motivi della decisione

Che ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 cit., il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, comma 1, della predetta legge, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, che ai fini del superamento della ragionevole durata va considerato unitariamente (Cass. Sez. Un. 6306/2010; sulla considerazione unitaria, ai fini del computo della ragionevole durata, dell’intero processo presupposto, ancorchè articolatosi per gradi e fasi, cfr., altresì, Cass. 3143/2004, 28864/2005,18720/2007, 23506/2008);

che in applicazione di tale principio il ricorso va accolto, dichiarandosi la competenza della Corte d’appello di Genova, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato dinanzi al TAR della Toscana;

che il giudice di merito provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Genova, che provvederà anche sulle spese del giudizio davanti a questa Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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