Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 11-07-2012, n. 11725 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

Che la Corte d’appello di Torino, adita in sede di riassunzione – a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte d’appello di Perugia – del giudizio promosso dal Sig. C.I. nei confronti del Ministero della Giustizia per l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, del danno derivante dalla irragionevole durata di un processo civile conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione, ha richiesto d’ufficio il regolamento della competenza, ritenendosi a sua volta incompetente;

che il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per il rigetto della richiesta di regolamento;

che nessuna delle parti in causa ha presentato memorie.
Motivi della decisione

Che ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 cit., il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 3, comma 1, della predetta legge, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine "distretto" adoperato nell’art. 3, cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede (Cass. Sez. Un. 6306/2010 e successive conformi);

che in applicazione di tale principio la richiesta di regolamento va respinta, dichiarandosi la competenza della Corte d’appello di Torino, in quanto il giudizio presupposto, pur essendosi concluso dinanzi alla Corte di cassazione, era iniziato dinanzi ad un giudice appartenente al distretto della Corte d’appello di Genova;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase processuale.
P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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