Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 08-02-2013, n. 6324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 14.2.2012 il Gip del Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza con la quale D. G.D. chiedeva l’applicazione del beneficio dell’indulto, ex L. n. 241 del 2006 in relazione alla pena inflitta per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, con sentenza del Gup del Tribunale di Bari, in data 4.7.2008, riformata limitatamente alla entità della pena dalla Corte di appello di Bari, in data 25.6.2009.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari rilevando la incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, atteso che la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Bari in data 25.6.2009, irrevocabile il 4.10.2010, aveva sostanzialmente riformato la decisione di primo grado con riferimento ad uno dei coimputati, O.M.;

pertanto, per il principio della unitarietà dell’esecuzione penale competente a provvedere nella fase esecutiva è per tutti i condannati il giudice di secondo grado.

Evidenzia, quindi, che la Corte di appello di Bari, proprio quale giudice dell’esecuzione aveva esaminato con ordinanza dell’1.4.2011 analoga istanza del D.G. nell’ambito del medesimo procedimento di esecuzione rigettando la richiesta di applicazione dell’indulto.
Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al Procuratore generale presso la Corte d’appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall’art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione.

Come è stato precisato, "d’autonomia funzionale conferita dall’ordinamento processuale ai singoli rappresentanti del pubblico ministero rispetto a tutte quelle attività per le quali non è diversamente stabilito induce a ritenere che, anche in tema di impugnazione, non è consentita, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione dell’organo di grado superiore a quello presso il giudice che ha deliberato il provvedimento e che è naturalmente legittimato a contestarlo" (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006 – dep. 23/11/2006, Raffaeli, rv. 235981; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010 – dep. 19/01/2011, Marchesani, rv. 249203).

Nel caso di specie, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari non è stato parte nel procedimento di esecuzione nel quale è stato emesso il provvedimento impugnato; pertanto, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso detto provvedimento in quanto soggetto diverso dai protagonisti della dialettica processuale del procedimento specifico, rimasto estraneo a quella fase processuale. (Sez. 1, n. 943 del 02/02/1999 – dep. 22/03/1999, Moro, rv. 212743).

La mancanza di legittimazione del ricorrente non consente di prendere in esame la dedotta incompetenza funzionale, ancorchè rilevabile di ufficio in ogni stato e grado. Infatti, l’inammissibilità originaria dell’impugnazione consente soltanto il rilievo della abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell’imputazione, precludendo il rilievo d’ufficio di ogni altra questione (Sez. 4, n. 25644 del 21/05/2008 – dep. 24/06/2008, Gironi, rv. 240848; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 – dep. 21/12/2000, De Luca, rv. 217266).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2013

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