Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 01-02-2013, n. 5210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. All’udienza del 29.3.2012 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, decidendo sulla eccezione formulata dalla difesa dell’imputato, H.Y., dichiarava la nullità del decreto di rinvio a giudizio non tradotto in lingua cinese e, pertanto, incomprensibile all’imputato e disponeva la trasmissione degli atti al Gip dello stesso Tribunale per la emissione di nuovo decreto di citazione tradotto in lingua cinese.

2. Il Gip del Tribunale di Isernia rilevava che spetta al giudice del dibattimento, laddove ritenga fondata l’eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio per mancata traduzione nella lingua dell’imputato straniero, provvedere alla rinnovazione della citazione atteso che la riscontrata invalidità non investe il decreto di rinvio a giudizio ma soltanto il successivo adempimento costituito dalla notifica di copia dell’atto con la relativa traduzione nella lingua conosciuta all’imputato.

Pertanto, riteneva cha la restituzione degli atti da parte del giudice del dibattimento nella specie costituisce atto "abnorme" in quanto emesso nell’esercizio di un potere non riconosciutogli dall’ordinamento.

Conseguentemente, trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 30 c.p.p., precisando che, trattandosi di atto abnorme, non trova applicazione la norma di cui all’art. 28 c.p.p., comma 2.

Motivi della decisione

Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento.

Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Messina ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 30 c.p.p., determinando, all’evidenza la paralisi del procedimento.

Rileva il Collegio che, nella specie il provvedimento emesso all’udienza del 29.3.2012 dal Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, decidendo sulla eccezione formulata dalla difesa dell’imputato, ha determinato una regressione indebita del procedimento essendo stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio per il solo fatto che non era stato tradotto nella lingua cinese e che tanto era stato dedotto dal difensore, investito specificamente sul punto dall’imputato.

Invero, la mancata comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato non può essere presunta ma deve essere valutata in fatto dal giudice.

Spetta, quindi, al giudice del dibattimento operare tale valutazione al fine di rilevare il vizio del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotta.

Conseguentemente, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, cui deve essere disposta la trasmissione degli atti.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Isernia cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

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