Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 01-02-2013, n. 5209

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 20.3.2012 il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, dichiarava la propria incompetenza quale giudice dell’esecuzione in ordine alla richiesta, avanzata dal pubblico ministero, di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto a C.L., rilevando che dal certificato penale risulta che l’ultima sentenza divenuta irrevocabile è quella emessa in data 12.12.2011 (irrevocabile il 14.1.2012) dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, al quale ex art. 665 c.p.p., comma 4 trasmetteva gli atti.

2. Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, sollevava conflitto di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 c.p.p., e ss..

Rilevava, a ragione, che la competenza del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta a seguito della eventuale sopravvenuta esecutività di altra sentenza di condanna. Nella specie, l’istanza era stata avanzata dal pubblico ministero in data 31.12.2011 ed era pervenuta il 2.1.2012 al Tribunale, sezione distaccata di Maglie, competente ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, mentre la sentenza indicata dal giudice rimettente non era ancora divenuta irrevocabile alla predetta data.

Motivi della decisione

Il conflitto è insussistente.

Invero, è stato in più occasioni affermato che le sezioni distaccate, sia di Tribunale che di Corte di appello, non possono essere considerate uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dell’unico ufficio da cui dipendono. Pertanto la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullità, nè è ipotizzarle alcun conflitto di competenza tra sedi distaccate e sede principale. (Sez. 1, n. 42172 del 29/11/2006 – dep. 21/12/2006, Wieser, rv. 235571; Sez. 6, n. 36352 del 28/05/2004 – dep. 15/09/2004, Ligorio, rv. 230268).

Tale principio è confermato dalla disposizione dell’art. 163 bis disp. att. c.p.p., che al comma 2 prevede che, laddove il giudice ravvisa l’inosservanza delle disposizioni relative alla ripartizione dei procedimenti tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, rimette gli atti al presidente del Tribunale che provvede con decreto non impugnabile.

Nel caso di specie, conseguentemente, trattandosi di due sezioni distaccate del medesimo Tribunale di Lecce, deve essere dichiarato insussistente il conflitto e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Lecce per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *