Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 11-07-2012, n. 11714 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. C.S. ha chiesto, con ricorso dell’8 maggio 2007 alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti con ricorso del 18 dicembre 2001 e definita con sentenza del giugno 2006.

2. La Corte di appello di Roma ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in 1 anno e ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.000 applicando il parametro di 1.000 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione C.S. deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Non svolge difese il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Roma può ritenersi compatibile con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene congrua, una liquidazione pari a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria. L’adozione di un parametro maggiore di liquidazione annua, da parte della Corte di appello di Roma, compensa la determinazione in un solo anno della durata del processo eccessiva rispetto a quella ragionevole che indicativamente la giurisprudenza fissa in tre anni. Rimane comunque affidata equitativamente al giudice del merito la determinazione finale dell’equa riparazione, se contenuta entro limiti di scarto marginali dai parametri fissati da questa Corte con riferimento a quelli della giurisprudenza europea, come è avvenuto nel caso in esame.

7. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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