T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al numero di registro generale 908 del 2009, il Comune di Caserta rappresenta che la società cooperativa "L.S." a r.l. non ha provveduto al versamento delle quote residue degli oneri concessori (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione) relativi alla concessione edilizia n. 182 del 10 ottobre 1988 rilasciata per la costruzione di alloggi sociali alla via Ruta di Caserta e chiede la condanna della F.A. s.p.a., nella qualità di fideiussore, al pagamento della somma complessiva di Euro 62.571,52 oltre interessi legali.

Con memoria depositata il 5 marzo 2009 si è costituita la F.- S. s.p.a. (nella qualità di società incorporante la F.A. s.p.a.) che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contesta il dedotto nel merito, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2010 la causa è stata ritenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Parte ricorrente ricorre in giudizio per ottenere la condanna della F.- S. s.p.a., nella qualità di soggetto garante in forza di n. 2 polizze fideiussorie, al pagamento degli oneri concessori non versati dalla società cooperativa "L.S." a r.l., beneficiaria della concessione edilizia n. 182 del 10 ottobre 1988 rilasciata per la costruzione di alloggi sociali alla via Ruta di Caserta.

2. In limine litis deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.VIII, 7 maggio 2009 n. 2423 e n. 2424; 17 settembre 2009 n. 4993 e n. 4994) secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).

Peraltro tale previsione è contenuta anche nell’art. 133 lett. f) del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra l’altro, "le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio").

Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).

In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio delle concessioni edilizie ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.

Tali argomentazioni sono state svolte anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall’instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale", aggiungendo inoltre che "rientrano quindi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad oggetto l’inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Né rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, poiché la riserva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguarda il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purché la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico o funzionale" (Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 novembre 2007 n. 24009).

Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Caserta e non un privato.

Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa, trattandosi di contratto stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati. Pertanto detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.

3. Nel merito, il ricorso si appalesa tuttavia infondato e deve essere respinto per quanto di ragione.

Dai documenti versati in giudizio dalla società F. emerge infatti che la concessione n. 182/1988 (originariamente rilasciata in favore della società cooperativa "L.S." a r.l., con sede in Caserta, via Verdi n. 29) è stata volturata in favore della società cooperativa a r.l. "C.H.", con sede legale in Caserta, via Roma n. 159, come emerge dalla nota del Comune di Caserta del 26 giugno 1990.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell’intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione in concreto ercitato dal terzo (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 16 ottobre 1998 n. 783).

Nella specie, pertanto, la società cooperativa "L.S." (in favore della quale la F.- S. aveva prestato garanzia fideiussoria) non poteva essere considerata tenuta al versamento degli oneri concessori, dovendosi ritenere unico legittimato passivo la cooperativa subentrante "C.H." la quale, in difetto di specifiche contestazioni sul punto, si presume che abbia in concreto edificato.

Tuttavia, nei confronti di quest’ultima società, non risulta inoltrato alcun atto interruttivo della prescrizione. In proposito, quanto al regime prescrizionale degli oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine è quello ordinario decennale (T.A.R. Campania, Salerno, 30 dicembre 2003 n. 2599).

4. Ebbene, poiché nei confronti del soggetto obbligato in via principale il Comune di Caserta non ha formalmente emesso atti interruttivi ai sensi dell’art. 2943 del codice civile, ne consegue che il relativo diritto di credito si è estinto con il decorso del termine decennale di prescrizione, con conseguente perdita anche della garanzia accessoria rilasciata dal fideiussore.

5. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della società F.- S. s.p.a. che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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