Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 01-02-2013, n. 5207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

1. Con ordinanza in data 25.10.2011 il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, quale giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale riteneva infondata l’istanza, avanzata da O.F.E.M., volta alla dichiarazione di nullità della notifica dell’estratto contumaciale ed alla restituzione nel termine per impugnare in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, n. 81/2011 (irrev. l’11.5.2011), ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 1 e art. 175 c.p.p..

A ragione il giudice dell’esecuzione rilevava che il titolo esecutivo doveva ritenersi regolarmente formato, tenuto conto che era stato notificato al difensore, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 in quanto l’imputata non era stata trovata presso il domicilio formalmente eletto dalla stessa.

Il giudice dell’esecuzione accogliendo, invece, la richiesta del pubblico ministero, rilevava che la O. risultava essere stata condannata due volte per lo stesso reato di resistenza a pubblico ufficiale, in violazione del divieto di bis in idem e, pertanto, ai sensi dell’art. 669 c.p.p., doveva essere ordinata l’esecuzione della sentenza di condanna per detto reato alla pena meno grave, revocando l’altra. Conseguentemente, disponeva la revoca parziale della sentenza n. 81/2011 (alla pena di anni cinque di reclusione anche relativa al diverso reato di favoreggiamento) limitatamente alla parte di condanna relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ordinando l’esecuzione della condanna di cui alla sentenza n. 139/2011, emessa dallo stesso Tribunale e divenuta irrevocabile in data 3.6.2011, previo aumento della pena di un ulteriore anno di reclusione per il reato di favoreggiamento di cui alla sentenza revocata, disponendo, altresì, la sospensione dell’esecuzione di detta pena, ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, come da richiesta del pubblico ministero.

2. Avverso detta ordinanza la condannata proponeva opposizione che il giudice dell’esecuzione in data 20.1.2012 dichiarava inammissibile, rilevando che nella specie non poteva applicarsi la disciplina di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, atteso che il provvedimento opposto era stato emesso all’esito dell’udienza camerale nella quale si era instaurato regolare contraddittorio tra le parti.

3. La condannata ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso entrambi i suddetti provvedimenti resi dal giudice dell’esecuzione, a mezzo dei difensori di fiducia.

In primo luogo, rileva di avere proposto "opposizione" avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 25.10.2011 uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale il rimedio dell’opposizione deve essere inderogabilmente esperito prima del ricorso per cassazione anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente proceduto anzicchè de plano nel contraddittorio delle parti ex art. 666 c.p.p.. Di contro il giudice dell’esecuzione, disattendendo tale principio, ha dichiarato inammissibile l’opposizione.

Quindi, la ricorrente rappresenta le ragioni per le quali nel corso della celebrazione del giudizio non era stato garantito il diritto di difesa dell’imputata, essendo stato designato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4 in sostituzione di un precedente difensore di ufficio che aveva tempestivamente e ritualmente rinunciato all’incarico per giustificato motivo.

Quanto alla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la condannata deduce, innanzitutto, che competente a decidere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 4, sulla richiesta avanzata alla sezione distaccata di Palestrina era la Corte di appello di Roma cui dovevano essere trasmessi gli atti.

Rappresenta, quindi, le ragioni per le quali assume di avere diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna, evidenziando che pur avendo avuto notizia del procedimento a suo carico attraverso la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., della sentenza contumaciale ha avuto notizia soltanto in data 12.9.2011, quando i carabinieri hanno notificato l’ordine di carcerazione emesso in data 3.9.2011 dalla Procura della Repubblica di Tivoli. Lamenta, pertanto, l’omessa valutazione da parte del giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti per la restituzione in termine.

Con memoria depositata il 2.1.2012 la ricorrente ribadisce che, premesso che la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna era stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., al difensore di ufficio, il giudice dell’esecuzione non ha valutato la richiesta di restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., per impugnare la sentenza contumaciale ed, in particolare, la dedotta mancata conoscenza di detta sentenza, nè ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Roma competente.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. Deve essere, in primo luogo, precisato che le richieste, avanzate dal pubblico ministero e dalla condannata, rispettivamente ex art. 669 c.p.p. ed ex artt. 670 e 175 c.p.p., sono state correttamente esaminate dal giudice dell’esecuzione a seguito del contraddittorio instaurato ai sensi dell’art. 666 c.p.p., all’esito del quale è stato emesso il provvedimento in data 25.10.2011 avverso il quale le parti potevano proporre, quindi, esclusivamente ricorso per cassazione a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 6. Invero, gli arresti giurisprudenziali richiamati dalla ricorrente in ordine alla necessità di proporre l’opposizione hanno riguardo alle diverse ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione deve decidere de plano secondo quanto previsto dall’art. 667 c.p.p., comma 4; in tali casi, secondo l’orientamento richiamato dalla ricorrente, avverso la decisione del giudice dell’esecuzione deve essere proposta l’opposizione anche se erroneamente il giudice non ha deciso de plano, ma all’esito del contraddicono delle parti.

Nella fattispecie, quindi, non era ammissibile l’opposizione e, tuttavia, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, per il principio di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5 – escluso che si trattasse di impugnazione fondata su questioni di merito – qualificare l’opposizione come ricorso per cassazione e trasmettere gli atti a questa Corte.

Ne consegue che l’ordinanza emessa in data 20.1.2012 con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla condannata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., e l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza del 25.1.2011 deve essere qualifica ricorso per cassazione e ritenuto il giudizio, ai sensi dell’art. 621 c.p.p., lett. i).

2. Sono, all’evidenza, inammissibili in questa fase i rilievi proposti dalla ricorrente in ordine alla violazione del diritto di difesa dell’imputata nel corso della celebrazione del giudizio ed, in particolare, dell’art. 97 c.p.p., comma 4, atteso che anche se le doglianze fossero fondate dovevano essere fatte valere nel giudizio di cognizione.

3. E’ infondata la contestazione in ordine alla competenza della Corte di appello di Roma a decidere sulla istanza ex art. 175 c.p.p., avanzata alla sezione distaccata di Palestrina. Invero, precisato che la richiesta di restituzione nel termine risulta riferirsi esclusivamente alla sentenza emessa nel procedimento n. 81/2011, deve ribadirsi che competente a decidere, in via generale, sulla istanza di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p., comma 4, è il giudice che sarebbe competente a decidere sull’impugnazione; tuttavia, qualora – come nella specie – la richiesta di restituzione in termini sia proposta al giudice dell’esecuzione, quale istanza logicamente subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo, la competenza a decidere sulla restituzione in termini, ex art. 670 c.p.p., comma 3, è del giudice dell’esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n. 14412 del 25/01/2001 – dep. 09/04/2001, Villani, rv. 219099).

4. Sono, invece, fondate le censure in ordine alla omessa valutazione della sussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale che era stata espressamente chiesta dalla ricorrente con l’stanza in data 6.10.2011, rappresentando di non avere avuto conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti se non al momento della notifica dell’ordine di carcerazione del 3.9.2011.

Il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l’esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell’art. 175 c.p.p. (Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011 – dep. 27/04/2011, Scialla, Rv. 250438).

Invero, va rilevato che nella specie il giudice dell’esecuzione si è limitato a motivare in ordine alla regolare formazione del titolo esecutivo, evidenziando che la notifica dell’estratto contumaciale era stata regolarmente effettuata, previo vano tentativo di notifica presso il domicilio eletto dall’imputata, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di ufficio. Ha, invece, omesso del tutto la valutazione della richiesta di restituzione in termini.

Come è noto, l’art. 175 c.p.p. rende obbligatoria la restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, fatta salva la dimostrazione posta a carico del giudice della effettiva conoscenza del provvedimento, quanto meno in termini di elevata probabilità, tratta da dati fattuali certi, nonostante le notifiche siano state effettuate ad un difensore di ufficio.

Il giudice, pertanto, deve accertare e motivare in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte del ricorrente il quale ha, comunque, un onere di allegazione ai fini della verifica del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico o del provvedimento (Sez. 1, n. 6607, 05/02/2008, Pala, rv. 239369; Sez. 5, n.14882, 26/11/2009, Ben Hassine, rv. 246858).

Conseguentemente, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione in data 25.10.2011 deve essere annullata sul punto con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza del 20.1.2012 e, qualificata l’impugnazione avverso l’ordinanza del 25.10.2011 come ricorso per cassazione, annulla l’ordinanza del 25.10.2011 limitatamente alla omessa pronuncia sulla restituzione in termini e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

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