Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 01-02-2013, n. 5206

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. In data 6.12.2011 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, applicava il beneficio dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, con riferimento alla pena inflitta a C.L. con sentenza emessa dalla stessa Corte, in data 30.6.2009, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis, contestato "fino al maggio 2006".

A ragione rilevava che il fatto cui si riferisce la condanna rientra nel termine di applicazione di cui alla L. n. 241 del 2006 (2.5.2006) tenuto conto che dalla sentenza di primo grado si rilevava che la collaborazione del C. all’attività di trasporto della sostanza stupefacente non era durata a lungo e che l’unico episodio ascrivibile con certezza al predetto risaliva al febbraio 2006.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli denunciando la violazione di legge.

In specie, il ricorrente contesta la legittimità dell’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della data di cessazione della permanenza del reato giudicato con la sentenza di condanna in data 30.6.2009, atteso che la contestazione "fino al maggio 2006" che esclude l’applicabilità del beneficio dell’indulto, non è aperta ed è coperta dal giudicato.

Invero, è compito del giudice dell’esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado soltanto nell’ipotesi di contestazione c.d. "aperta".

3. Con memoria pervenuta in data 8.1.2013 C.L., a mezzo del difensore di fiducia, ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso del pubblico ministero non è fondato.

Se è vero che il giudice dell’esecuzione non può modificare il giudicato e, quindi, neppure la data del commesso reato accertata con la sentenza di condanna, è, altresì, vero che – come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte – la contestazione "fino al maggio 2006", non indicando una data precisa, in ossequio al principio del favor rei deve essere intesa come "1 maggio 2006" consentendo in tal modo l’applicazione del beneficio dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 che si riferisce ai reati commessi sino al (OMISSIS).

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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