Cass. civ. Sez. III, Ord., 11-07-2012, n. 11711

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il Dottor D.A.W. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

che nessuno degli intimati si è difeso;

che nei confronti di ciascuno degli intimati il ricorso risulta notificato presso le rispettive sedi e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che già li ha rappresentati in sede di merito, con domicilio eletto in Via dei Portoghesi n. 12, Roma.

Ritenuto che debba essere ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso ai predetti intimati presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

dispone che il ricorrente D.A.W. provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli intimati indicati in parte motiva entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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