Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 01-02-2013, n. 5205 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 30.9.2011 il Tribunale di Trapani rigettava l’istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. applicata a M.P. per la durata di anni uno e mesi sei dallo stesso tribunale in data 25.11.1997.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, con il quale denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione del decreto impugnato in ordine alla vantazione della attuale pericolosità, tenuto conto degli argomenti posti a fondamento della richiesta di revoca e, in specie, della mancata valutazione della complessa vicenda umana dell’istante.

Motivi della decisione

Come è noto, competente a provvedere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento irrevocabile con il quale è stata applicata la misura di prevenzione personale è "l’organo dal quale fu emanato", secondo quanto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 ed attualmente dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 11. Tale organo si individua normalmente nel tribunale e solo in pochi casi – quali quello in cui la misura sia stata applicata a seguito di impugnazione del pubblico ministero – nella corte di appello.

Il provvedimento emesso dal tribunale a seguito della richiesta di revoca o modifica della misura di prevenzione, così come quello con il quale viene applicata la misura di prevenzione, non è ricorribile per saltum dinanzi alla Corte di cassazione, ma deve essere impugnato dinanzi alla Corte di appello (Sez. 2, n. 648, 31/01/2000, Terracciano, rv. 215397).

Conseguentemente, in applicazione del principio di cui all’art. 568 c.p.p., comma 5, il ricorso deve essere qualificato come appello e deve essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

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