Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 11-07-2012, n. 11710 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

che il Consigliere designato ha depositato, in data 12 marzo 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: "La società L.T.G. Logistica Trasporti G., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso i verbali con cui la Polizia stradale di Pistoia – sottosezione di Montecatini Terme, aveva ad essa contestato la violazione dell’art. 174 C.d.S., comma 9, perchè, quale datore di lavoro di D.S., aveva organizzato il lavoro dello stesso in modo da fargli superare le ore di guida giornaliere e da non permettergli di effettuare il prescritto riposo giornaliero.
L’adito Giudice di pace di Monsummano Terme ha declinato la propria competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Nola, sul rilievo che la condotta sarebbe stata commessa presso la sede della società ricorrente, quivi essendosi verificato il fatto di avere organizzato i turni di lavoro senza rispettare le prescrizioni di legge.
Il Giudice di pace di Nola, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza in data 7 luglio 2011 ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.
Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Giudice di pace di Monsummano Terme, perchè il luogo di commissione della violazione contestata coincide con il luogo dell’accertamento del superamento del limite giornaliero massimo di durata del periodo di guida e della non osservanza del tempo minimo di riposo giornaliero, laddove nella sede della società opponente sono state poste in essere soltanto le condotte preliminari alla successiva commissione materiale del fatto (cfr. Cass., Sez. 6^-2, 16 dicembre 2011, n. 27202)".

Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Monsummano Terme;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Giudice di pace di Monsummano Terme.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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