Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 11-07-2012, n. 11709 Regolamento di competenza

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Svolgimento del processo

che il consigliere designato ha depositato, in data 29 febbraio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: "Nel corso di un giudizio di appello tra Z.D. e il Ministero dell’interno ed altro avverso la sentenza resa, all’esito di un procedimento di opposizione a verbale di contestazione per violazione del codice della strada, dal Giudice di pace di Saluzzo, il Tribunale di Saluzzo, con sentenza in data 28 gennaio 2010, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Torino, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7.

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Torino ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.

Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Saluzzo, giacchè, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita nel citato R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, relativa alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23285)".

Motivi della decisione

che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;

che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Saluzzo;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento, dichiara la competenza del Tribunale di Saluzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte suprema di Cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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