Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2013) 29-01-2013, n. 4302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il ricorrente M.M. impugna per cassazione l’ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 24.09.2012 con cui il GIP gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Deduce che la richiesta di riesame fu presentata il 9 ottobre 2012, gli atti al Tribunale furono inviati il 15 ottobre successivo (di lunedì) e la decisione è intervenuta in data 25 ottobre 2012, oltre, quindi il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Premesso, invero, che il quinto giorno dalla richiesta del riesame, entro il quale doveva avvenire la trasmissione degli atti, scadeva di domenica, onde scattava la proroga di diritto al giorno successivo, è da tale ultimo giorno che iniziava a decorrere il successivo termine di dieci giorni per la decisione sul riesame. Come hanno, infatti, statuito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 155 del 29.09.2011, Rossi, Rv. 251495), nelle ipotesi in cui è previsto che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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