T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-01-2011, n. 138 Controinteressati al ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato al Comune di Caserta in data 6 giugno 2008 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il successivo 13 giugno 2008, la Sig.ra L.F. espone in fatto che:
– è proprietaria di un immobile sito al sesto piano del fabbricato di V. D. n. 2 in Caserta, oggetto di lavori di ampliamento per i quali presentava una domanda di condono ai sensi dell’art. 32 D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2003 n. 326);
– dopo aver ottenuto il titolo edilizio in sanatoria, la ricorrente presentava un progetto di interventi per la riarticolazione distributiva che il Comune di Caserta autorizzava con permesso di costruire n. 85 del 23 aprile 2007;
– insorgeva una controversia civilistica con i proprietari dell’appartamento sottostante (Sig.ri G.F.G.R. e J.M.R.) i quali proponevano innanzi al Tribunale civile azione di danno temuto ai sensi dell’art. 1172 del codice civile lamentando danni ed infiltrazioni conseguenti alla realizzazione delle opere edili;
– il giudice civile disponeva una consulenza tecnica e, all’esito, riscontrava vizi di costruzione dell’opera e, per l’effetto, con ordinanza n. 880 del 10 aprile 2008 disponeva l’immediata esecuzione dei lavori necessari per l’eliminazione dei pericoli incombenti nel rispetto delle indicazioni fornite dal consulente tecnico d’ufficio nominato in corso di causa;
– al fine di eseguire le prescrizioni disposte dal Tribunale ordinario, la Sig.ra F. depositava in data 24 aprile 2008 una denuncia di inizio attività avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia del manufatto senza alcun aumento di volumetria o superficie;
– con nota prot. n. 53388 del 28 maggio 2008 il Comune di Caserta esprimeva parere contrario, contestando in particolare la difformità dell’intervento edilizio rispetto alle prescrizioni contenute nell’ordinanza del Tribunale civile di Caserta che, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nominato in corso in causa, imponeva l’eliminazione del manufatto realizzato dalla Sig.ra F. (nella relazione del c.t.u. si legge infatti che, al fine di eliminare il danno temuto, occorre la "completa eliminazione del manufatto realizzato (…) e gravante in modo errato sul lastrico solare come evidenziato nella planimetria di sovrapposizione allegata alla presente relazione") e non la mera sostituzione edilizia parziale, come proposto dalla esponente.
Avverso tale ultimo atto insorge la ricorrente deducendo i profili di illegittimità di seguito rubricati:
I) violazione del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, violazione dell’art. 1172 del codice civile: l’intervento edilizio (sostituzione edilizia parziale per adeguamento statico) è conforme alle vigenti prescrizioni edilizie ed urbanistiche del Comune di Caserta e l’ente locale ha frainteso il provvedimento cautelare emesso in sede civile dal Tribunale ordinario che, invero, non reca alcun divieto di ricostruzione dell’opera seppur epurata dai profili di criticità statici e strutturali rilevati dal giudice civile;
II) violazione dell’art. 2909 del codice civile, eccesso di potere per errore di fatto e nei presupposti, per motivazione errata ed incoerente: il provvedimento impugnato è illegittimo poiché il Comune di Caserta ha omesso di considerare che non esiste alcun provvedimento inibitorio dell’attività edilizia proposta.
Con memoria depositata il 4 luglio 2008 si è costituito in giudizio il Comune di Caserta che contesta il dedotto e conclude per la reiezione del gravame.
Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n.1925 del 7 luglio 2008.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2010 il ricorso è stato spedito in decisione.
2. In limine litis, il Collegio rileva l’omessa notificazione del ricorso ai soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 41 del codice del processo amministrativo.
3. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3692) la qualità di controinteressato ad un ricorso giurisdizionale richiede la simultanea presenza di due elementi costituiti dalla immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall’interesse qualificato del medesimo alla conservazione dell’atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale).
4. Nel caso in esame è indubbio che tale qualifica di controinteressato debba essere riconosciuto ai proprietari dell’immobile sottostante (Sig.ri G.F.G.R. e J.M.R.), in quanto parti del giudizio innanzi al Tribunale civile di Caserta, nell’ambito del quale veniva resa la precitata ordinanza ex art. 1172 del codice civile rispetto alla quale il Comune, con il provvedimento impugnato, contesta la difformità delle opere edilizie.
5. Sussiste quindi l’elemento formale dell’agevole identificazione dei controinteressati in quanto agevolmente individuabili, dal momento che gli stessi erano espressamente menzionati nella richiamata ordinanza n. 880/08 del Tribunale civile, a sua volta richiamata nel provvedimento impugnato.
6. Parimenti ricorre l’elemento sostanziale, ossia la titolarità di un interesse analogo e contrario a quello azionato con il ricorso. Difatti, non vi è chi non veda che i predetti soggetti vantano sicuramente un interesse qualificato contrario all’eventuale accoglimento del gravame, avendo già esperito rimedi civilistici a tutela della proprie posizioni giuridiche soggettive e sussistendo in capo ai medesimi una pretesa giuridicamente apprezzabile a verificare il rispetto delle prescrizioni normative ed urbanistiche dell’intervento proposto dalla ricorrente che, già in passato come si è visto, ha presentato profili di criticità statici e strutturali nonché concretamente lesivi della proprietà sottostante.
7. Dalle considerazioni svolte discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna F.L. al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore del Comune di Caserta che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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