Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4093

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 22.6.2012 il Tribunale del riesame di Napoli, adito a norma dell’art. 322 bis c.p.p., dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.S., terzo interessato, avverso l’ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di restituzione della somma di denaro indicata nel verbale di sequestro della polizia giudiziaria del 29.3.2012.
Il Tribunale del riesame rilevava l’inammissibilità dell’istanza perchè proposta da difensore non munito di procura speciale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame il difensore propone ricorso per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 83 c.p.c. e art. 182 c.p.c., comma 2 e art. 96 c.p.p.: in caso di ritenuta inidoneità della nomina in atti, il giudice, anzichè dichiarare inammissibile l’istanza, avrebbe dovuto concedere alla parte un termine per provvedere alla sottoscrizione della procura speciale e al deposito della stessa in applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.
A norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) costituisce motivo di ricorso per cassazione l’inosservanza di norme processuali penali, previste dal codice di rito o da leggi speciali, alla condizione che esse siano stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; pertanto non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 182 c.p.c. (modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2), trattandosi di norma propria del codice di rito civile che, in esplicazione dei poteri di direzione del procedimento previsti dall’art. 175 c.p.c., attribuisce al giudice istruttore della causa civile poteri ufficiosi di verifica della regolare costituzione delle parti, prevedendo la possibilità di sanatoria della nullità della procura al difensore mediante la rinnovazione della stessa entro un termine perentorio assegnato dal giudice; la ratio della disposizione si individua nel fine di evitare che un vizio verificatosi nella fase iniziale del processo civile, non prontamente rilevato, si trascini fino alle estreme conseguenze vanificando l’attività processuale svolta.
La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011 – dep. 07/03/2012, P.T. S.r.l., Rv. 252438; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Luca e altri, Rv. 252925) ha costantemente ribadito che in materia di intervento dei terzi interessati nel procedimento penale, si applica la medesima regola stabilita dall’art. 100 c.p.p. per le parti private diverse dall’imputato (parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) le quali devono stare in giudizio "con il ministero di un difensore munito di procura speciale", con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta da difensore non munito di procura speciale in quanto soggetto privo di legittimazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).
Il carattere compiuto del disciplina della modalità di rappresentanza del terzo interessato nel procedimento penale desumibile dagli artt. 100 e 122, che non prevedono alcun intervento "suppletivo" del giudice penale nell’ipotesi di mancato conferimento della procura speciale nei casi in cui essa è espressamente richiesta, non consente il ricorso ad applicazioni "analogiche" di disposizione processuali di natura e finalità prettamente civilistiche, quale quella contenuta nell’art. 182 c.p.c..
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente S. S. al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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