Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4092

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.9.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di S.C., D. V., L.N., S.P. e G.M., imputati di più episodi di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi anche con violenza. Secondo il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia il reato di sfruttamento della prostituzione doveva intendersi consumato nel luogo ove il soggetto attivo concretamente si era avvantaggiato dell’attività di meretricio svolta dalla vittima, e poichè S., D., L.N. e S. risultavano domiciliati in (OMISSIS), ivi doveva ritenersi consumata l’attività di sfruttamento. Conseguentemente dichiarava la propria incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Modena ritenuto territorialmente competente.

Ricevuti gli atti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena denunciava conflitto di competenza a norma dell’art. 30 c.p.p., comma 2 presso la cancelleria del Giudice delle indagini preliminari di quel Tribunale.
Motivi della decisione

Allo stato il conflitto è insussistente.

Per aversi conflitto di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b) occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto. Presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è pertanto una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già le parti, le quali sono abilitate a denunciare unicamente una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale (Sez. 1, 3.12.1993, n. 04493, confl., comp. P.M. Trib.

Grosseto e Pret. Grosseto in proc. Lenzi, riv. 195742).

Il giudice presso il quale è depositata una denuncia di conflitto presentata dal pubblico ministero o dalle parti private ha l’obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 2, soltanto se il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o sollecitazione di conflitto, corrisponda esattamente alla previsione di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato, sia configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che effettivamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica quando la parte non denuncia alcun conflitto, ma si limita a sollecitare il giudice affinchè crei egli stesso la situazione di conflitto, contestando la competenza di altro giudice.

(Sez. 1, n. 14006 del 22/02/2007, Confi, comp. in proc. Sarcinelli e altro, Rv. 236368). In tal caso il giudice, se ritiene di aderire alle sollecitazioni della parte deve pronunciare ordinanza ai sensi dell’art. 30 c.p.p., comma 1 con la quale propone conflitto di competenza rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione; se invece non ritiene di aderire alla sollecitazione di parte, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza o di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo di conseguenza (Sez. 1A, 27.9.1994, n. 03507, confl, comp. Pret. e Trib. Massa in proc. Camusi, riv. 200045).

Nel caso in esame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, al quale gli atti sono stati trasmessi a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Emilia, con l’atto denominato impropriamente "denuncia di conflitto" in realtà non segnala alcun conflitto reale ed effettivo sussistente tra il giudice del Tribunale di Reggio Emilia ed il giudice del Tribunale di Modena ma, sostituendosi al giudice potenzialmente in conflitto, contesta direttamente la fondatezza della sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale. Allo stato vi è una denuncia di conflitto da parte del pubblico ministero, valevole come semplice sollecitazione di parte alla proposizione del conflitto, ma non una proposizione di conflitto a norma dell’art. 30 c.p.p., comma 1 da parte del giudice del Tribunale di Modena, ipoteticamente in contrasto con la dichiarazione di incompetenza formulata dal giudice del Tribunale di Reggio Emilia.
P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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