Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 5.8.2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, rilevato che la sentenza di applicazione pena su richiesta del 18.3.2010, irrevocabile il 23.6.2010, che aveva irrogato a C.G. la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, nulla aveva disposto in ordine alle spese processuali, vi provvedeva integrando il dispositivo della sentenza con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ricorre il difensore deducendo violazione di legge, avendo il giudice proceduto alla correzione di errore materiale senza fissazione dell’udienza camerale a norma dell’art. 130 c.p.p., comma 2 e art. 127 c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Premesso che il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna che ometta di provvedere sulle spese processuali è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall’impugnazione. (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, P.G. in proc. Taraschi, Rv. 251049), si osserva che l’art. 130 c.p.p., comma 2 stabilisce che il procedimento di correzione di errore materiale si svolge secondo il rito camerale tipico previsto dall’art. 127 c.p.p., con instaurazione del contraddittorio mediante avviso alle parti e al difensore.

Ne consegue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato de plano è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c) (conforme Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 – dep. 16/01/2009, Sanna, Rv, 242270).

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente perchè provveda alla correzione di errore materiale mediante il procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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