Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4090

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 7.5.2012 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del difensore di Z.A. di dichiarare non esecutivo l’ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica per l’esecuzione della sentenza di patteggiamento del 15.12.2011 con la quale il Tribunale di Firenze aveva applicato al ricorrente la pena di anni 3 di reclusione.

Il giudice dell’esecuzione respingeva l’eccezione relativa alla non definitività della sentenza, considerato che la cancelleria vi aveva apposto l’attestazione di irrevocabilità in data 30.11.2011 e che il ricorso per cassazione, depositato il 14.1.2012 presso la cancelleria del Tribunale di Prato, era palesemente inammissibile per inosservanza del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585 c.p.p., comma 1.

Ricorre il difensore deducendo: violazione di legge nella parte in cui l’ordinanza disconosce che, in presenza di impugnazione, l’esecuzione del provvedimento è sospesa sino all’esito del giudizio; irrilevanza dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza dovendosi ritenere che l’impugnazione è ammissibile fino a quando non sia iniziata la fase esecutiva con l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena, avvenuto nel caso in esame dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

A norma dell’art. 648 c.p.p., comma 2 il passaggio in giudicato della sentenza costituisce un evento di natura oggettiva collegato al dato certo dell’inutile decorso del tempo per la proposizione dell’impugnazione.

Il giudice dell’esecuzione, a fronte di un impugnazione tardiva avverso una sentenza con attestazione di irrevocabilità, non ha l’obbligo di sospendere automaticamente l’esecuzione della pena in attesa della pronunzia sull’inammissibilità dell’impugnazione da parte del giudice "ad quem", tanto più che quest’ultimo ha un autonomo potere di sospensione per il caso in cui ritenga che l’impugnazione sia stata proposta nei termini (Sez. 1, n. 38981 del 21/09/2012, Ercoli, Rv. 253454).

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha correttamente ritenuto l’insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza a norma dell’art. 670 c.p.p., atteso che, a prescindere dalla formale attestazione del passaggio in giudicato, la sentenza di applicazione pena è stata pronunciata in data 15.12.2011 e l’impugnazione, che a norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) deve intervenire nel termine di 15 giorni, risulta depositata soltanto in data 14.1.2012.

A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Z.A. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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