Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4089 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Il 20 febbraio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava l’istanza avanzata da C.S., volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunziata il 28 giugno 2009 dalla Corte d’appello di Roma a seguito dell’omessa notifica dell’estratto contumaciale della sentenza emessa il 27 novembre 2008 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nonchè la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza d’appello.

Il giudice dell’esecuzione osservava che: 1) la sentenza di primo grado era stata tempestivamente appellata dall’imputato; 2) la Corte d’appello, investita dell’impugnazione, aveva ridotto a due anni, due mesi di reclusione ed Euro quattromila di multa, la sanzione originariamente irrogata, pari a due anni, sei mesi di reclusione ed Euro quattromila di multa; 3) il difensore di C. aveva ritualmente proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado; 4) la sentenza era divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2010 a seguito della decisione del ricorso da parte della Corte di Cassazione.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente C., il quale lamenta violazione dell’art. 670 c.p.p., in quanto manca la prova dell’avvenuta notifica all’imputato contumace dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado e tale circostanza non può essere dedotta dalla rituale proposizione dell’appello da parte del difensore di fiducia dell’imputato.

Osserva, inoltre, che, ai fini della proposizione dell’impugnazione, non sufficiente la notifica del solo estratto della sentenza, ma occorre conoscerne la motivazione. Deduce, infine, violazione dell’art. 175 c.p.p., non avendo avuto effettiva conoscenza del provvedimento conclusivo del processo.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La denuncia di nullità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione ex art. 175 c.p.p., che presuppone la ritualità della notifica stessa, bensì giustifica il ricorso allo strumento dell’impugnazione tardiva, contenente la proposizione di detta eccezione (Cass., Sez. 2, 29 marzo 2007, n. 19646, rv. 236660). Difatti, proprio in ragione dell’asserita ricorrenza della nullità non potrebbe coerentemente sostenersi che si sia verificata la decadenza del termine.

2. Tanto premesso, appare corretta l’argomentazione della Corte territoriale nella parte in cui afferma, in ogni caso, la manifesta infondatezza della proposta eccezione alla luce della ritualità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado all’imputato che è stato posto pienamente in grado di esercitare i suoi diritti di difesa, come comprovato dall’avvenuta proposizione dell’impugnazione nell’ambito del processo in cui era assistito dal difensore di fiducia.

Tali circostanze di fatto, oltre ad evidenziare la palese insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello tardivo, dimostrano l’effettività della conoscenza dell’instaurato procedimento da parte dell’imputato e la volontarietà della rinunzia a partecipare allo stesso. Non ricorrono, pertanto, i requisiti legittimanti la domanda di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

3.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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