Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4088 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 7.3.2012 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta presentata da M.G. di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) Corte di appello di Napoli del 5.3.2003, irrevocabile il 21.11.2008, di condanna alla pena di anni 10 di reclusione per i delitti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73; 2) Corte di appello di Napoli del 4.7.2003, irrevocabile il 4.11.2004, di condanna alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione per i reati previsti dagli artt.81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Conseguentemente rideterminava la pena complessiva per il reato unificato in anni 18 di reclusione.

Avverso l’ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per i seguenti motivi: violazione dell’art. 665 c.p.p., comma 2 poichè la competenza a decidere l’istanza non appartiene al Tribunale ma alla Corte di appello di Napoli che con la sentenza del 5.3.2003 ha riformato in senso sostanziale la decisione del giudice di primo grado.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. (Sez. 1, n. 10415 del 16/02/2010, PG in proc. Guarnieri e altro, Rv. 246395).

Nel caso in esame la sentenza della Corte di appello di Napoli del 5.3.2003, divenuta irrevocabile per ultimo, pur avendo confermato la condanna di primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente, ha riformato in senso sostanziale la posizione della coimputata B. M. dichiarata colpevole anche dei reati per cui era stata assolta nel giudizio di primo grado, con conseguente competenza in executivis del giudice di appello a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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