T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 23 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S. s.r.l. è titolare in Salerno, alla via XX, di due capannoni commerciali e di un fabbricato per civile abitazione, condonati ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, con provvedimento sindacale 30.3.1989 n. 28432.
Avendo realizzato, senza titolo, ulteriori opere di ampliamento, nonché una recinzione posta su area demaniale, con domanda prot. n. 31410 del 20.3.1995, il legale rappresentante sig. R.S. ha chiesto per queste ultime il rilascio di un ulteriore provvedimento di condono, ai sensi del sopravvenuto art. 39 della legge n. 724/1994.
Senonché, in assenza di una pronuncia espressa sull’istanza, è stata comunicata l’ordinanza impugnata, con la quale – sostenendosi la carenza della documentazione a sostegno del condono e comunque l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area – si ordina la demolizione degli immobili abusivi.
Il provvedimento è stato gravato per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Nelle premesse motivazionali dell’atto demolitorio impugnato, l’ente pubblico dà espressamente conto che:
– " (per le opere da demolire) il sig. R.S. ha presentato istanza tendente ad ottenere condono edilizio acquisita al protocollo Archivio generale il 20.3.1995 con n. 31410";
– "la detta istanza attualmente è carente di documentazione indispensabile ad identificare gli abusi";
– "l’area di che trattasi è soggetta al vincolo di cui alla legge n. 431/1985".
Tanto esposto, osserva il collegio che la presentazione di una domanda di condono obbliga l’amministrazione comunale a pronunciarsi sulla medesima mediante un provvedimento espresso e motivato, precludendo altresì, nelle more, l’irrogazione di sanzioni demolitorie sulle opere abusive, posto che, in caso di accoglimento della domanda le dette opere verrebbero private del loro carattere di abusività (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17302 e Sez. VI, 20 maggio 2009, n. 2760).
Nel caso di specie, questo obbligo è stato violato dal Comune intimato.
Né l’incidentale delibazione sulla ammissibilità e fondatezza della domanda di condono contenuta nelle premesse dell’ordinanza demolitoria impugnata è idonea ad integrare quel "provvedimento espresso", imposto dal comma 1 dell’art. 2 della legge n. 241/1990 come legittima conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza del privato.
Sotto questo assorbente profilo, il ricorso va dunque accolto e l’atto impugnato annullato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione, conformativi della presente decisione.
Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Francesco Gaudieri, Consigliere
Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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