Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11675

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze dalla Delcomar s.a.s. dal 10.8.2001 al 21.5.2002 a bordo della nave (OMISSIS) nella tratta (OMISSIS), esponeva al Giudice del lavoro di essere sbarcato per avvicendamento il 21.5.2001, ma in realtà licenziato oralmente.

Chiedeva quindi la condanna della Delcomar al pagamento della somma indicata in ricorso a titolo di risarcimento del danno nonchè al pagamento dell’indennità sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro ed infine la condanna della società al pagamento del dovuto a titolo di lavoro straordinario.

La Delcomar si costituiva contestando la fondatezza del ricorso. Il licenziamento era avvenuto in forma scritta e non era stato impugnato nei termini; non esistevano possibilità di reimpiego del ricorrente.

Il Tribunale di Lanusei con sentenza del 10.11.2006 condannava la Delcomar sas al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.358,12 a titolo di differenze per lavoro straordinario e rigettava le ulteriori domande.

L’impugnazione del C. era rigettata dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza dell’8.4.2008. La Corte territoriale osservava che il recesso risultava intimato per iscritto, in quanto nel foglio di sbarco l’armatore aveva comunicato l’interruzione del rapporto di lavoro e il C. nulla aveva eccepito, quindi l’appellante non era stato allontanato verbalmente. Emergeva anche l’impossibilità di utilizzare il C. in altre mansioni.

Per la cassazione della detta sentenza ricorre il C. con 4 motivi.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile. Come riportato anche nello stesso ricorso in cassazione la sentenza impugnata è stata depositata il 29.8.2009, mentre risulta che il ricorso è stato notificato in data 13.10.2010 e quindi oltre il termine annuale e quindi tardivamente.

Va quindi dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso. Nulla spese non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *