Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4087 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 27.9.2011 il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta presentata da C.I. di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le seguenti sentenze: 1) Tribunale di La Spezia di condanna alla pena di anni 1 e mesi 5 di reclusione per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p., commessi il (OMISSIS); 2) Corte di appello di Reggio Calabria di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati previsti dall’art. 483 c.p. e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292 commessi il (OMISSIS); 3) Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona di condanna alla pena di 1 anno di reclusione per i reati previsti dagli artt. 474 e 479 c.p. commessi in (OMISSIS); 4) Corte di appello di Reggio Calabria di conferma della sentenza del Tribunale di Palmi di condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati previsti dagli artt. 648 e 474 c.p., commessi il (OMISSIS). In particolare il giudice dell’esecuzione riteneva la sussistenza del vincolo della continuazione limitatamente ai fatti giudicati con le sentenze indicate ai n. 1, 2 e 4, con esclusione dei fatti giudicati con la sentenza indicata al n. 3, e considerato più grave il reato di ricettazione di cui al capo A della sentenza indicata al n.4 per il quale era stata applicata la pena base di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed Euro 2000 di multa, rideterminava la pena per i reati unificati nel vincolo della continuazione in complessivi anni 2 e mesi 3 di reclusione e Euro 2.800 di multa.

Avverso l’ordinanza il difensore ricorre per deducendo: violazione dell’art. 187 disp. att. c.p.p., poichè la pena inflitta per il reato di ricettazione di cui al capo A della sentenza n. 4 non è di anni 1 e mesi 6 di reclusione bensì di 1 anno di reclusione ed Euro 1.333,335; 2) violazione dell’art. 671 c.p.p., comma 2 poichè in relazione ai fatti giudicati con la sentenza n. 4 il giudice dell’esecuzione ha applicato una pena complessiva di anni 1 mesi 8 di reclusione superiore a quella inflitta dal giudice della cognizione di anni 1 e mesi 6 di reclusione; nell’applicazione degli aumenti di pena di 1 mese per ciascuno dei reati giudicati con la sentenza indicata al n. 2 il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione con la quale è stata respinta la richiesta di applicazione della continuazione anche con riguardo al fatto giudicato con la sentenza sub 3.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere parzialmente accolto.

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice dell’esecuzione ha erroneamente ritenuto che la pena irrogata per il capo A della sentenza di condanna del Tribunale di Palmi, confermata da Corte di appello di Reggio Calabria, (indicata sub 4) sia stata di anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 2000 di multa, corrispondente invece alla pena complessivamente irrogata per entrambi i reati ritenuti in continuazione (capi A e B), mentre per il solo capo A il giudice della cognizione ha irrogata la pena la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa ridotta di un terzo per la diminuente del rito abbreviato.

2. La censura relativa agli aumenti di pena applicati per i reati satellite è infondata. Questa Corte ha più volte affermato che in tema di continuazione, attesa l’ampiezza dei poteri cognitivi riconosciuti in via eccezionale al giudice dell’esecuzione, è legittimo che, nel determinare la pena complessiva conseguente all’applicazione della continuazione, il giudice possa, una volta individuata la violazione più grave, quantificare l’aumento per ciascun reato satellite anche in misura superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che non venga superata la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o decreto. (Sez. 1, n. 31429 del 08/06/2006, Serio, Rv. 234887).

3. Il giudice dell’esecuzione non ha incluso nel vincolo della continuazione i fatti di importazione di merce contraffatta accertati in (OMISSIS) sul rilievo che "la circostanza che C. abbia importato un altro carico di oggetti di pelletteria contraffatti dopo un anno (dalle precedenti importazioni di merce contraffatta sottoposta a sequestro) è significativo del fatto che si fosse rideterminato a versare nuovamente in re illicita".

L’argomentazione è immune da vizi logici.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice dell’esecuzione perchè, in osservanza dell’art. 187 disp. att. c.p.p., proceda alla determinazione della pena complessiva per i fatti ritenuti in continuazione assumendo come violazione più grave quella per la quale il giudice della cognizione ha applicato, in relazione al singolo reato, la pena più grave, tenendo conto della diminuente applicata per il rito.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palmi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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