Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4084 Indulto reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 17 aprile 2012 la Corte d’appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio dell’indulto concesso a D.N.D. con i seguenti provvedimenti:

ordinanze del Tribunale di Sala Consilina, in composizione monocratica, del 19 settembre 2006 e del 12 novembre 2009 in relazione alle pene inflitte con le sentenze rispettivamente in data 4 ottobre 2005 e 10 luglio 2008;

ordinanza pronunziata il 21 luglio 2008 dal Tribunale di Sala Consilina in composizione monocratica con riguardo alle pene inflitte con le sentenze del 21 gennaio 2004 e del 4 ottobre 2005;

ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Salerno il 28 marzo 2011 in relazione alla pena inflitta con sentenza della medesima Corte del 29 aprile 2010.

La Corte riteneva sussistente la condizione risolutiva prevista dalla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, atteso che D. aveva commesso il (OMISSIS) (e quindi nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006) delitti non colposi (nella specie plurime condotte di furto aggravato) per i quali aveva riportato, con sentenza della Corte d’appello di Salerno del 19 aprile 2011, una condanna detentiva pari a due anni di reclusione ed euro cinquecento di multa.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, D., il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, non sussistendo i presupposti per disporre la revoca dell’indulto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Qualora la condanna che viene in considerazione come causa di revoca dell’indulto si riferisca a più reati rispetto ai quali il giudice della cognizione abbia ravvisato il vincolo della continuazione, ai fini della revoca dell’indulto non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con tale sentenza, bensì, escluso l’aumento per la continuazione, si deve avere riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81 cpv. c.p. (Sez. 1, n. 1882 del 28 marzo 1995;

Sez. 1, n. 798 del 26 marzo 1984; Sez. 6, n. 1160 del 5 dicembre 1984; Sez. 6, n. 2473 dell’1 ottobre 1982; Sez. 6, n. 280 del 17 febbraio 1984; cantra Sez. 1, n. 4404 del 28 ottobre 1992).

In tema di applicazione e revoca dell’indulto, infatti, salvo diverse esplicite previsioni contenute nel provvedimento di clemenza, il reato continuato non deve essere considerato un unicum, ma una fictio iuris volta a mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di plurime violazioni della legge penale espressione di un medesimo disegno criminoso.

2. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione che ha ritenuto sussistente la condizione risolutiva prevista dalla L. n. 24 del 2009, art. 1, comma 3, non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati, in quanto ha omesso di considerare che la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 19 aprile 2011, per la quale era stata inflitta a D. la pena complessiva di due anni di reclusione e Euro cinquecento di multa riguardava due furti aggravati, commessi rispettivamente il (OMISSIS), rispetto ai quali il giudice della cognizione aveva ravvisato l’unicità dell’ideazione criminosa.

3. Per queste ragioni s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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