Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 25-01-2013, n. 4082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29 febbraio 2012 il Magistrato di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da C.A. avverso la sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di disciplina in data 5 novembre 2011, osservando che la contestazione era conseguente al controllo effettuato il 22 ottobre 2011 nella cella occupata dal detenuto e che risultavano rispettati i presupposti per l’esercizio del potere disciplinare e i diritti di difesa dell’interessato che aveva avuto modo di esporre le ragioni a propria discolpa a seguito di regolare convocazione dinanzi al consiglio di disciplina.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente C., il quale lamenta violazione di legge in relazione all’omesso rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge non solo per la contestazione degli addebiti, ma anche per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. La procedura finalizzata all’eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti della persona detenuta è disciplinata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 38, 39 e 40, (c.d. legge di ordinamento penitenziario) e dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 78 e 81 (regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).

Le modalità e i termini per la contestazione dell’addebito all’interessato e per l’eventuale applicazione delle sanzioni tassativamente indicate dalla L. n. 354 del 1975, art. 39 devono essere ispirati al rispetto della dignità della persona e ai principio del contraddittorio e s’inquadrano in un più ampio contesto caratterizzato, da un lato, dalla necessità di mantenere l’ordine e la disciplina all’interno dell’istituto penitenziario (L. n. 354 del 1975, art. 1, comma 3) e, dall’altro, dall’esigenza di un trattamento rieducativo rigorosamente informato alla presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (citata Legge, art. 1, comma 5) e al reinserimento sociale del condannato (citata Legge, art. 1, comma 6).

Al Direttore dell’istituto penitenziario e al Consiglio di disciplina, quali autorità competenti, ex L. n. 354 del 1975, art. 40, a deliberare le sanzioni disciplinari all’esito della procedura delineata, rispettivamente, dalla citata Legge, art. 38 e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 spetta l’obbligo di osservare le leggi e i regolamenti nell’espletamento delle suddette attività d’istituto.

2. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nel caso in esame, risultano rispettati i termini perentori (cfr. Sez. 1, n. 48848 del 18 novembre 2003; Sez. 1, n. 40479 del 18 ottobre 2007; Sez. 1, n. 13685 del 14 marzo 2008; Sez. 1, n. 44654 del 15 ottobre 2009) previsti dal D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, art. 81 sia per procedere alla contestazione dell’illecito disciplinare (avvenuta il 28 ottobre 2011 in relazione ad un fatto verificatosi il 24 ottobre 2011) che per l’irrogazione della sanzione (inflitta il 5 novembre 2011).

4. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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