Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11668 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro fra la Poste Italiane s.p.a. e A.M. in data 30 settembre 1999 ed ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 7 agosto 1999, ed ha condannato Poste Italiane la pagamento in favore dell’ A. delle retribuzioni maturate a partire dal 20 novembre 2002. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che il contratto in questione è stato stipulato dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione collettiva che autorizzava le ipotesi ulteriori di apposizione del termine ai contratti con le Poste Italiane ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. La condanna al pagamento delle retribuzioni è stata disposta con la decorrenza dell’offerta formale della prestazione lavorativa da parte del lavoratore.

Poste Italiane propone ricorso avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23. In particolare si deduce che la delega in bianco contenuta nella norma citata, non porrebbe limiti all’autonomia sindacale investita di funzioni paralegislative che conseguentemente non incontrerebbe alcun limite nella tipologia dei contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25 settembre 1999 non avrebbero natura negoziale, ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

Con il secondo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al principio per cui la norma contrattuale debba necessariamente avere un’efficacia temporale limitata, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine.

Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo all’inadeguata valutazione della deduzione dell’assunzione di un incarico retribuito da parte dell’ A., ed all’immotivato rigetto della richiesta di prova sulla circostanza allegata sebbene questa avrebbe potuto raggiungere un risultato utile ai lini della certezza processuale.

Resiste con controricorso l’ A..

Poste Italiane, in sede di discussione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo in sede sindacale.
Motivi della decisione

La conciliazione della lite in sede sindacale intervenuta tra le parti in data 21 gennaio 2009 nelle more del giudizio di Cassazione e depositata in atti, comporta la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 13969/2004, 1048, 368/2000, 4918/98 delle sezioni unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003, 6395, 6403, 10478, 14194, 14775, 22972/2004, 20860/2005 di sezioni semplici) si verifica tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

Come concordato fra le parti con il medesimo accordo, va disposta la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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