Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11667 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 febbraio 2006 la Corte d’Appello di Roma, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 5 luglio 2002 che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra la Poste Italiane s.p.a. e G.L. dall’8 giugno 1998 al 30 settembre 1998. La Corte ha considerato che il contratto in questione, stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, deve sempre essere interpretato alla luce della L. n. 230 del 1962 con riferimento all’onere della prova a carico del datore di lavoro sulle cause eccezionali che giustifichino il ricorso all’apposizione del termine.

Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi.

Resiste con controricorso la G..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, ed agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. In particolare si deduce che erroneamente la corte territoriale avrebbe interpretato la L. n. 56 del 1987 nel senso della necessità dell’onere della prova sull’esistenza dei presupposti legittimanti il contratto a termine a carico del datore.

Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo agli artt. 1217 e 1233 cod. civ. in relazione alla disposta condanna al pagamento delle retribuzioni decorrenti dalla data di messa in mora. In particolare si deduce che non sarebbe stato valutato l’aliunde perceptum dedotto dalla società datrice di lavoro che, nell’impossibilità di fornire la prova su tale circostanza, ha comunque richiesto un accertamento non considerato con la dovuta diligenza.

Il primo motivo è fondato. Poste Italiane ha motivato l’apposizione del termine al contratto stipulato per il periodo 8 giugno – 30 settembre 1998 con la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno – settembre. La Corte romana ha del tutto ignorato tale causale affermando astrattamente la necessità della prova della sussistenza del motivo dell’apposizione del termine senza considerare affatto detta reale e precisa motivazione del resto espressamente prevista dagli accordi sindacali in attuazione della citata L. n. 56.

La dichiarazione dell’illegittimità del termine al contratto di lavoro in questione non è pertanto legittima e la sentenza impugnata, intesa ad ottenere tale dichiarazione con le conseguenze di legge in ordine alla conversione del contratto, va cassata con il conseguente rigetto della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.

Stante il contrasto con entrambe le pronunce di merito, appare equo compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio;

Compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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