Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4048

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Tramite difensore, O.C.C., in stato di custodia cautelare per il delitto di furto aggravato in concorso, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 15/20-5-2012 del tribunale di Roma, che in sede di riesame confermava il pregresso provvedimento del gip del tribunale di Latina datato 8.2.2012 che disponeva la misura cautelare in carcere, denunciando, con un unico motivo di ricorso, carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato come contestato.

In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito:

l’individuazione dell’ O. quale correo, insieme ad altri, del furto di ben 14.187 Euro sottratti dalla slot machines di un esercizio commerciale, previa infrazione del vetro antisfondamento, è stata tratta dai giudici di merito dalla presenza la notte del delitto, segnalata per la captazione tramite celle delle sue conversazioni telefoniche con i correi, nei pressi del luogo del furto, la località (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS), dal tenore delle conversazioni anche dopo il furto tra gli autori del furto preoccupati per il fatto che il giorno dopo la commissione del reato, la polizia aveva rinvenuto, nella disponibilità dell’indagato, riposte in una pesante busta riposta sotto il sedile della sua auto, ben 1.1787 monete da uno a due Euro.

Ora le ragioni di doglianza del ricorrente si esauriscono, e solo, nel prospettare l’inconcludenza della localizzazione dell’indagato nei luoghi dell’esercizio commerciale in cui era installata la slot machine e nelle ore del commesso delitto di furto in forza della rilevazione di una cella in tesi incapace di captare le conversazioni intraprese dall’indagato ove si fosse trovato nei pressi del predetto esercizio commerciale.

Ne consegue la valutazione di inammissibilità del ricorso per una duplice serie di ragioni: da un lato, è ben possibile che localizzazione di un cellulare tramite antenne avvenga ad opera di una cella posizionata in un luogo solo prossimo a quello interessato in via principale da altra cella limitrofa, dall’altro lato deve qualificarsi necessariamente a – specifico quel ricorso che omette del tutto ogni considerazione su circostanze valorizzate dal giudice di merito e in grado, da sole, a costituire un ben solido supporto probatorio al discorso giustificativo giudiziale. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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