Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11666 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 febbraio 2006 la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 3 marzo 2004, ha dichiarato che tra B.M. e Be.Ba., da un lato, e Poste Italiane s.p.a., dall’altro, è in atto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4 ottobre 2000 per B. e dal 1 ottobre 2001 per Be., ed ha condannato Poste Italiane al pagamento in favore delle suddette appellanti di una somma pari alle retribuzioni maturate dal 16 gennaio 2002. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che il contratto in questione è stato stipulato dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione collettiva che autorizzava le ipotesi ulteriori di apposizione del termine ai contratti con le Poste Italiane ai sensi della L. n. 56 del 1987, art 23. La condanna al pagamento delle retribuzioni è stata disposta con la decorrenza dell’offerta formale della prestazione lavorativa da parte delle lavoratrici, momento individuato nel verbale di mancata conciliazione in sede amministrativa; la stessa Corte territoriale ha considerato che l’aliunde perceptum non poteva essere riconosciuto non avendo Poste Italiane assolto al relativo onere probatorio.

Poste Italiane propone ricorso avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

Resistono con controricorso la B. e la Be..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23. In particolare si deduce che la delega in bianco contenuta nella norma citata, non porrebbe limiti all’autonomia sindacale investita di funzioni paralegislative che conseguente mente non incontrerebbe alcun limite nella tipologia dei contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25 settembre 1999 non avrebbero natura negoziale, ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

Con il secondo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo all’inadeguata valutazione della deduzione dell’assunzione di un incarico retribuito da parte delle lavoratoci, ed all’immotivato rigetto della richiesta di prova sulla circostanza allegata sebbene questa avrebbe potuto raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale.

Poste Italiane, in sede di discussione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo in sede sindacale.

MOTIVI DELLA DECISIONE La conciliazione della lite in sede sindacale intervenuta tra le parti nelle more del giudizio di Cassazione in data 23 ottobre 2008 e depositata in atti, comporta la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 13969/2004, 1048, 368/2000, 4918/98 delle sezioni unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003, 6395, 6403, 10478, 14194, 14775, 22972/2004, 20860/2005 di sezioni semplici) si verifica tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

Come concordato fra le parti con il medesimo accordo, va disposta la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012
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