Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4044

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Tramite difensore, L.C., in stato di custodia cautelare per il delitto di partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico e di plurimi episodi di detenzione ed acquisto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio – ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 – ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 11.6/1.9.2012 del tribunale di Messina, di conferma del pregresso provvedimento del gip del predetto tribunale in data 21.5.2012, deducendo, con un solo motivo di doglianza, la carenza della motivazione del provvedimento in merito alle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute malgrado la mancanza di elementi concreti e specifici, solo in base a mere congetture.

Il ricorso è del tutto inammissibile per genericità.

Il ricorrente non indica quali sarebbero gli elementi concreti e specifici che depotenzierebbero il disvalore come ritenuto dai giudici di merito. I quali, invece, sottolineano la continuativa attività di detenzione e spaccio nel contesto associativo, il ruolo assunto nel contestato sodalizio, la molteplicità dei contatti instaurati per rifornirsi di stupefacente, nonchè l’insussistenza di elementi specifici che potrebbero deporre per una prognosi favorevole al prevenuto. E’ pur vero che erroneamente il tribunale della libertà fa riferimento ad una presunzione di pericolosità scaturente dall’art. 275 c.p.p., comma 3 in relazione al reato associativo contestato, ma non mancano i giudici di sottolineare l’insussistenza di elementi di segno contrario, deponenti cioè per la insussistenza del periculum libertatis ovvero per la sussistenza di una pericolosità fronteggiabile con una misura cautelare mitior.

Ed anche su questo versante latita la critica difensiva dell’imputato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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