T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

In data 27.9.2000 lo Stato Maggiore della Difesa, con provvedimento prot. n. 182/0940/20.15.4 ha ordinato al Ten. Col. G.V., in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa – Centro Interforze Verifica Armamenti in Roma, di partecipare alla missione all’estero per la costituzione del neo organismo internazionale RACVIAC. L’Ufficiale è stato inviato in regime di missione ordinaria nelle more del passaggio al trattamento di cui alla legge n. 642 del 1961 all’atto della firma del MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center, finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) tra Italia e Croazia. Con provvedimento del 22.12.2001 l’interessato è stato informato del possibile prolungamento della missione. Con successivo provvedimento del 23.10.2001 prot. n. BL/II/2/15981/M.4.2 è stata decretata l’attribuzione dell’indennità speciale ex art. 3, l.n. 642/1961 di 1.800 dollari mensili con decorrenza 2.10.2001. A tale provvedimento, tuttavia, non ha fatto seguito la corresponsione dell’indennità. In data 8.3.2001 è stato è stato firmato l’accordo tra Germania e Croazia con il quale è stato costituito formalmente l’organismo MUO, di fatto già nato nell’ottobre 2000 con l’arrivo in sede del personale militare inviato in missione dalle nazioni aderenti all’iniziativa.

L’Italia, pur avendo aderito sin dall’inizio all’iniziativa – inviando in missione sin dall’ottobre del 2000 il proprio personale militare – solo nel settembre del 2002 ha ratificato il MOU. Ma anche successivamente alla citata ratifica al V. non è stata attribuita alcuna indennità, ivi compresa l’indennità speciale di cui al provvedimento adottato nell’ottobre 2001.

In data 9 ottobre 2002 si è conclusa per il Ten. Col. V. la missione biennale presso l’organismo internazionale RACVIAC. L’Ufficiale è, quindi, rientrato in Italia ed in data 23 maggio 2003 ha notificato all’Amministrazione un atto di diffida chiedendo la corresponsione dell’indennità prevista dalla legge 642/61 per il periodo di servizio 1° ottobre 2000 – 9 ottobre 2002, svolto presso l’organo RACVIAC con sede in Zagabria. Non avendo avuto riscontro, il 7 ottobre 2003 l’interessato ha diffidato la medesima Amministrazione a concludere il procedimento amministrativo avviato con l’istanza del 23 maggio 2003.

In data 24 novembre 2003 è stato notificato al V. il provvedimento prot. n. DGPM/IV/12/143537/10/D.21 datato 24 novembre 2003 con il quale l’indennità speciale di cui all’art. 3 della legge n. 642/61 è stata riconosciuta a decorrere dal 20 settembre 2002, posto che il MOU era stato ratificato solo nel settembre di tale anno.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, l’interessato lo ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

Con successive memorie la parte ricorrente ha argomentato ulteriormente le proprie posizioni.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio osserva che avverso il provvedimento impugnato il ricorrente, con un articolato motivo di ricorso, ha dedotto i seguenti vizi: violazione e falsa applicazione della legge 8 luglio 1961, n. 642; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà manifesta.

In particolare, il ricorrente, richiamando gli artt. 1, 2 e 3 della citata legge, ha rilevato che l’attribuzione dell’indennità in questione è ancorata al servizio prestato per oltre sei mesi presso "delegazione o rappresentanza militare all’estero’. Nella fattispecie ricorrevano tali condizioni e, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere l’indennità. A nulla, sotto questo profilo, rileva il fatto che l’Italia abbia formalmente ratificato il MOU nel settembre 2002 e, cioè, due anni dopo l’invio in missione dell’Ufficiale, perché le mansioni svolte nel frattempo dal V. sono state le medesime e, con atti ufficiali, sin dall’inizio, l’Amministrazione aveva stabilito che l’indennità sarebbe stata corrisposta (cfr. provvedimenti del 27.9.2000 e 17.10.2001). Risulta, quindi, illegittimo negare la corresponsione dell’indennità sulla base del fatto che la ratifica del MOU da parte dell’Italia sia avvenuta, formalmente, solo nel settembre 2002, in quanto, nella sostanza e con atti concreti, l’Italia aveva condiviso l’iniziativa dal momento del suo avvio, aderendo all’organismo internazionale sin dalla Conferenza di Berlino del 7.7.2000, inviando in missione il V. e dandone atto nel Libro bianco della Difesa del marzo 2002 (anteriore alla ratifica del MOU).

2. L’Amministrazione si è limitata a costituirsi in giudizio senza depositare memorie difensive.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Il trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, all’epoca dei fatti, era disciplinato dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 (abrogato ex art. 2268, comma 1, n. 489, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall’art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo).

La normativa di riferimento stabiliva che: – il personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze militari all’estero, per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, un assegno di lungo servizio all’estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione e le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli e seguenti (art. 1, comma 1); – le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all’estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe; eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma dell’articolo 1 (art. 1, comma 2); – l’assegno di lungo servizio all’estero compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero a quello di cessazione dalla destinazione (articolo 2); – al personale di cui all’art. 1 può essere attribuita, qualora l’assegno di lungo servizio all’estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall’assegno di lungo servizio all’estero, con le modalità previste dall’art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 (articolo 3).

L’interpretazione autentica delle disposizioni relative all’assegno di lungo servizio e all’indennità di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 (richiamati dal ricorrente a sostegno delle proprie pretese), è stata fornita con l’art. 39vicies semel, comma 39, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, e dell’art. 16, D.L. 17 gennaio 2006, n. 10, i quali stabiliscono che l’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario.

Alla luce di tale quadro normativo va considerata la tesi del ricorrente secondo cui egli avrebbe diritto alla corresponsione dell’indennità di cui alla l.n. 642/1961 per il servizio prestato all’estero presso l’organo RACVIAC in Zagabria dal 1.10.2000 al 9.10.2002.

Al riguardo, va anzitutto rilevato che l’Amministrazione non ha contestato che il Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) sia qualificabile quale "organismo internazionale" ai sensi della normativa richiamata, in quanto negli stessi atti dello Stato Maggiore della Difesa depositati in giudizio il RACVIAC viene indicato come tale, né è stata contestata, in astratto, la spettanza dell’indennità di cui alla legge n. 642 del 1961.

Ciò che è in discussione è la decorrenza di tale indennità.

Sul punto, a parere del Collegio, la normativa di riferimento va intesa nel senso che l’indennità spetta in presenza di due condizioni: la destinazione del personale militare presso uno dei Soggetti indicati e l’effettivo servizio ivi prestato all’estero per un periodo superiore a 6.

E’ evidente che il primo requisito non è dato né dal semplice invio in missione dell’interessato (come sostiene il ricorrente, indicando la data dell’1°.10.2000), né dalla ratifica del MOU da parte dell’Italia (come sostiene l’Amministrazione, indicando la data del 20.9.2002), ma dalla "costituzione" del RACVIAC.

Il ricorrente ha affermato e l’Amministrazione non ha contestato che l’accordo tra Germania e Croazia relativo al MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center, finalizzato a supportare il processo di stabilizzazione nei Balcani) è stato firmato in data 8.3.2001 e, quindi, è da tale data che l’Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere all’interessato l’indennità in questione, posto che in quel momento l’interessato prestava servizio presso la sede estera ivi inviato in missione proprio per la costituzione del neo organismo internazionale RACVIAC (cfr. provvedimento dello Stato Maggiore della Difesa prot. n. 182/0940/20.15.4 del 2000) e considerato che non è in discussione la ricorrenza della seconda della condizioni fissate dalla legge per il riconoscimento del beneficio economico in questione (il prolungamento del servizio per oltre sei mesi).

Prima di tale data, e, cioè, dall’ottobre 2000 e fino alla costituzione del RACVIAC, deve ritenersi che le nazioni aderenti all’iniziativa abbiano inviato in sede il personale militare al fine di collaborare alla costituzione del citato organismo ma, per questo, è stata correttamente corrisposta agli interessati solo l’ordinaria indennità di missione, nelle more del passaggio al trattamento ex l.n. 642/1961 (come emerge dal provvedimento del 22.12.2000).

Risulta, quindi, illegittimo, nei limiti anzidetti, il provvedimento impugnato con il quale è stato riconosciuto al ricorrente il trattamento di cui alla legge n. 642 del 1961 per soli 20 giorni, dalla data di ratifica del MUO (atto di costituzione formale del Regional Arms Control Verification and Implementation Assistenze Center) da parte dell’Italia (avvenuta il 19.9.2002) alla data di cessazione della missione del V. (9.10.2002).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato nel senso che il ricorrente ha diritto alla corresponsione dell’indennità di cui alla legge n. 642 del 1961 dall’8.3.2001 e fino al 9.10.2002, fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell’art. 1, l.n. 642/1961 circa il fatto che eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dagli enti, comandi od organismi di appartenenza, devono essere detratti dal trattamento di cui al primo comma del medesimo articolo.

5. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della disciplina applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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